PEI e PDP: come si compilano, cosa contengono e in cosa differiscono
Il 14 ottobre 2026, in un istituto comprensivo del Rhodense, il gruppo di lavoro operativo si riunisce per la terza volta in tre settimane. Sul tavolo c'è il PEI di un alunno di prima media arrivato a settembre da un'altra regione: la certificazione è stata rilasciata a fine agosto, il profilo di funzionamento è di giugno, e la data scritta nella convocazione del dirigente — 15 ottobre — è una scadenza che fino a un mese prima nessuno in quella stanza avrebbe indicato. Fino al 30 settembre la norma parlava di un PEI definitivo «di norma, non oltre il mese di ottobre». Oggi non è più così.
Il PEI definitivo entro il 15 ottobre: cosa è cambiato il 1° ottobre 2026
L'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre ed entrato in vigore il giorno successivo, ha riscritto la lettera g) dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, cioè la disposizione che fissa i tempi del Piano educativo individualizzato. Il testo vigente distingue due situazioni che prima stavano nella stessa frase.
Per gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione il PEI «è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre». Per chi è già inserito in un percorso di supporto alla disabilità e già iscritto nella stessa scuola, il PEI «è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre», ferma restando la possibilità di modificarlo in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento.
Il «di norma» è sparito, e con lui il margine che nelle scuole si traduceva in un rinvio. Il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, all'articolo 4, comma 1, indica ancora che il GLO si riunisce «di norma» entro il 31 ottobre per approvare e sottoscrivere il PEI definitivo: quel decreto non è stato aggiornato. Un decreto interministeriale attua la legge e non può contraddirla, quindi il termine che conta oggi è quello del decreto-legge.
La seconda modifica riguarda le ore. La lettera d) del comma 2 non contiene più le parole «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe», sostituite da una lettera d-bis) nuova: il PEI «definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe». Non è più una proposta, ed è una differenza che chi scrive il documento sente subito, perché la motivazione diventa parte del testo e non un passaggio a verbale.
PEI e PDP: due documenti, due condizioni giuridiche diverse
Il Piano educativo individualizzato nasce dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal D.Lgs. 66/2017, e presuppone un accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Il Piano didattico personalizzato nasce invece dall'articolo 5 del D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, che dà attuazione all'articolo 7, comma 2, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sui disturbi specifici di apprendimento.
La norma sul PDP è breve e va letta per intero: «La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate». Il PDP non presuppone una certificazione ai sensi della legge 104/1992 e non richiede un profilo di funzionamento: la diagnosi di DSA è un'altra cosa, e la famiglia la consegna alla scuola, che da lì avvia le iniziative conseguenti.
Il PEI risponde a una condizione di disabilità accertata e si scrive su un modello nazionale; il PDP risponde a un disturbo specifico di apprendimento e si scrive sul modello che la scuola adotta.
Da dove nasce il PEI: accertamento, profilo di funzionamento, progetto individuale
La catena comincia prima della scuola. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale, si presenta all'INPS, che dà riscontro non oltre trenta giorni dalla presentazione (articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 66/2017). Segue il profilo di funzionamento, che l'articolo 5, comma 3, affida a una unità di valutazione multidisciplinare composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o da un medico specialista nella patologia che connota lo stato di salute del minore, più almeno due figure tra un professionista sanitario dell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista.
Il profilo di funzionamento, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, è «il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato e del Progetto individuale» e va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione. Sono i genitori a trasmetterlo alla scuola e all'ente locale, «rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale» (articolo 5, commi 4 e 5). Nella fase transitoria, se il profilo non è disponibile, il PEI si costruisce sulle informazioni della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale, come prevede l'articolo 5, comma 3, del D.I. 182/2020.
Il terzo documento è il Progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, che coordina gli interventi anche fuori dalla scuola ed è di competenza dell'ente locale: il PEI ne riporta una sintesi se esiste, e raccoglie indicazioni per redigerlo se è stato richiesto e non ancora redatto.
Chi scrive il Piano educativo individualizzato: il GLO, non il solo insegnante di sostegno
L'articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 66/2017 dice che il PEI «è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione». Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe ed è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato: i docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del consiglio di classe e quindi del gruppo. Partecipano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali interne ed esterne che interagiscono con la classe e con l'alunno, e l'unità di valutazione multidisciplinare tramite un rappresentante designato dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria.
Il dirigente, a inizio anno scolastico e sulla base della documentazione agli atti, definisce con proprio decreto la configurazione del GLO (articolo 3, comma 8, del D.I. 182/2020). Il dirigente può autorizzare la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, con «valore consultivo e non decisionale». Ogni riunione produce un verbale firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante individuato tra i presenti, e il PEI approvato deve dare conto delle decisioni assunte, motivandole quando si discostano dalle proposte dei partecipanti.
Su un punto il decreto-legge 170/2026 è intervenuto in modo diretto: ha aggiunto all'articolo 15 della legge 104/1992 un comma 11-bis, per cui il PEI «può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione».
Come si compila il PEI: le sezioni del modello nazionale
Il modello è unico per tutto il Paese, declinato in quattro versioni — infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado — allegate al D.I. 182/2020 e aggiornate dal decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153. I modelli sono compilati in modalità telematica tramite il sistema SIDI, con credenziali fornite ai componenti del GLO (articolo 19, comma 2).
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Intestazione | Scuola, alunno, classe, estremi di accertamento, profilo di funzionamento, progetto individuale; date e verbali di approvazione, verifica intermedia, verifica finale |
| 1. Quadro informativo | Situazione familiare e descrizione dell'alunno, a cura dei genitori o di altri componenti del GLO esterni alla scuola |
| 2. Elementi generali | Sintesi del profilo di funzionamento, con le dimensioni su cui intervenire; le sezioni non coinvolte si omettono |
| 3. Raccordo con il Progetto individuale | Sintesi del progetto o indicazioni per redigerlo |
| 4. Osservazioni sull'alunno | Punti di forza nelle quattro dimensioni, prima di progettare |
| 5. Interventi per l'alunno | Obiettivi ed esiti attesi, attività, strategie e strumenti per ciascuna dimensione |
| 6. Osservazioni sul contesto | Barriere e facilitatori osservati in classe e a scuola |
| 7. Interventi sul contesto | Obiettivi e modalità per un ambiente di apprendimento inclusivo |
| 8. Curricolo | Progettazione disciplinare, scelta tra percorso ordinario, personalizzato o differenziato, criteri di valutazione del comportamento |
| 9. Organizzazione e risorse | Orario settimanale con presenza di sostegno e assistenza, trasporto, attività extrascolastiche |
| 10. Certificazione delle competenze | Note esplicative, solo per le classi in uscita |
| 11. Verifica finale | Valutazione dei risultati e proposte di risorse per l'anno successivo |
| 12. PEI provvisorio | Compilazione ridotta per il primo accertamento |
L'ordine non è casuale: si osserva prima, si progetta dopo. La sezione 4 raccoglie i punti di forza, e solo la 5 li traduce in obiettivi, attività e strumenti. Compilare la 5 per prima produce un documento che descrive un alunno che non c'è.
Le quattro dimensioni e il debito di funzionamento
L'osservazione sistematica è affidata a tutti i docenti della classe e si articola in quattro dimensioni fissate dall'articolo 8, comma 2, del D.I. 182/2020: la relazione, l'interazione e la socializzazione; la comunicazione e il linguaggio, comprese le forme non verbali, artistiche e musicali; l'autonomia e l'orientamento, con le componenti motorio-prassiche e sensoriali; la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, che comprende memoria, organizzazione spazio-temporale, stili cognitivi e competenze di lettura, scrittura e calcolo.
Per ciascuna dimensione il modello chiede obiettivi ed esiti attesi, poi interventi didattici e metodologici articolati in attività e in strategie e strumenti. È qui che il PEI diventa verificabile: un obiettivo scritto come «migliorare l'autonomia» non si può valutare a giugno, mentre «usa la sequenza illustrata per preparare il materiale di scienze entro cinque minuti» sì.
Il lavoro sulle risorse passa da un secondo strumento, il debito di funzionamento, che il GLO individua sulla base del profilo: le dimensioni interessate dal bisogno di supporto e le condizioni di contesto facilitanti, con l'entità delle difficoltà misurata su cinque livelli — assente, lieve, media, elevata, molto elevata (articolo 18 e allegati C e C1). Da lì deriva la proposta delle ore di sostegno e delle risorse per l'assistenza, che il dirigente raccoglie nella richiesta complessiva d'istituto da trasmettere all'ufficio scolastico regionale entro il 30 giugno.
Percorso ordinario, personalizzato, differenziato (e gli «obiettivi minimi»)
L'articolo 10 del D.I. 182/2020 chiede di indicare, per la progettazione disciplinare, se l'alunno segue la programmazione della classe con gli stessi criteri di valutazione; se rispetto a quella programmazione si applicano personalizzazioni negli obiettivi e nei criteri, e se è valutato con verifiche identiche o equipollenti; se segue un percorso didattico differenziato, possibile solo nella secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti; se è esonerato da alcune discipline. Il comma 3 chiude la scelta in tre caselle: percorso ordinario, percorso personalizzato con prove equipollenti, percorso differenziato.
Nelle scuole si sente dire «PEI con obiettivi minimi». L'espressione non compare nel modello nazionale: cercata nel testo del D.I. 182/2020 non restituisce nemmeno un'occorrenza. Quello che la norma chiama percorso personalizzato è la strada in cui gli obiettivi restano dentro le Indicazioni nazionali, in forma semplificata, e le prove sono equipollenti.
La conseguenza pratica sta nell'esame di Stato. L'articolo 20 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che il consiglio di classe fissa la tipologia delle prove e se hanno valore equipollente; quelle equipollenti «determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione», e nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. Per chi segue un percorso con prove non equipollenti è previsto invece un attestato di credito formativo, con gli elementi informativi sul corso seguito e sulle valutazioni ottenute.
Il PDP: cosa deve contenere per legge
Il contenuto minimo del Piano didattico personalizzato è scritto nell'articolo 5 del D.M. 5669/2011: gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. Attorno a questo nucleo il decreto costruisce il resto. L'articolo 4, comma 5, chiarisce che le misure dispensative servono a evitare situazioni di affaticamento e disagio «senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati»: dispensare da una prestazione non significa abbassare il traguardo.
L'articolo 6 aggiunge il capitolo della valutazione: deve essere coerente con gli interventi attuati, e le scuole adottano modalità che consentano di dimostrare il livello raggiunto, intervenendo su tempi e strutturazione delle prove e tenendo conto della padronanza dei contenuti «a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria».
C'è poi un obbligo che nelle scuole si tende a dimenticare: le misure adottate «devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi» (articolo 5, comma 3, della legge 170/2010). Un PDP scritto a ottobre e mai più aperto non è conforme a quella frase.
Come si compila il PDP, passaggio per passaggio
Il punto di partenza è la diagnosi, che è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal Servizio sanitario nazionale ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza (articolo 3 della legge 170/2010). La scuola non diagnostica: può attivare interventi tempestivi per individuare i casi sospetti, ma l'esito di quelle attività «non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA».
Ricevuta la certificazione, il consiglio di classe è l'organo che progetta e adotta gli interventi: osserva gli stili di apprendimento, sceglie strumenti compensativi e misure dispensative, e li mette per iscritto nel PDP con le modalità di verifica e di valutazione. Il documento va poi calato nella pratica didattica di tutte le discipline, non solo di quelle in cui il disturbo si vede di più: la discalculia non esonera dalla lettura, e la dislessia non esonera dal calcolo.
Qui c'è una differenza da conoscere prima di cercare un modello scaricabile. Per il PEI esiste un modello nazionale unico, allegato a un decreto. Per il PDP non esiste: il D.M. 5669/2011 non ne adotta uno, e le Linee guida allegate si limitano a rinviare ai modelli pubblicati dal Ministero e a quelli elaborati dalle scuole. Due PDP della stessa provincia possono avere strutture diverse e essere entrambi legittimi, purché contengano ciò che il decreto richiede.
PEI e PDP a confronto
| PEI | PDP | |
|---|---|---|
| Condizione | Disabilità accertata ai fini dell'inclusione scolastica | Disturbo specifico di apprendimento diagnosticato |
| Fonti | L. 104/1992, art. 12 c. 5; D.Lgs. 66/2017; D.I. 182/2020 | L. 170/2010, art. 5; D.M. 5669/2011 |
| Documento a monte | Profilo di funzionamento (o diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale nella fase transitoria) | Diagnosi specialistica consegnata dalla famiglia |
| Chi lo scrive | GLO, presieduto dal dirigente o da un delegato | Consiglio di classe |
| Modello | Nazionale unico, quattro versioni, compilato su SIDI | Non unico: modelli d'istituto o di rete |
| Scadenze | Provvisorio entro giugno; definitivo entro il 15 ottobre per nuove iscrizioni e nuove certificazioni, entro giugno per gli altri | Nessuna data fissata dalla norma: si redige all'inizio del percorso e si aggiorna |
| Risorse | Definisce con motivazione le ore di sostegno e propone assistenza | Non quantifica organico né ore di sostegno |
Cosa fare in queste settimane
Il 15 ottobre è passato da cinque giorni, e per gli alunni già seguiti nella stessa scuola anche le prime due settimane di ottobre sono chiuse. Chi ha in mano un PEI da chiudere deve quindi distinguere due strade, perché la norma non ne prevede una terza: si può modificare il documento in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, e si può intervenire dentro le verifiche periodiche, che l'articolo 7, comma 2, lettera h), impone nel corso dell'anno e che il D.I. 182/2020 colloca almeno una volta tra novembre e aprile.
La verifica intermedia è il momento in cui si annotano revisioni e si misura quello che a ottobre era una previsione. Vale la pena prepararla prima: le sezioni 4 e 6 si rileggono meglio con due esempi concreti di quello che ha funzionato, e la motivazione delle ore scritta a giugno si difende a novembre solo se nel frattempo qualcuno ha registrato cosa succedeva in classe.
Per il PDP l'orologio è diverso: nessuna scadenza è fissata dalla legge, e il documento va scritto quando arriva la certificazione, non a settembre. Il rischio opposto è un PDP compilato in fretta e mai più verificato.
Domande frequenti
Chi firma il PEI?
Il PEI è elaborato e approvato dal GLO, e il modello prevede la firma del dirigente scolastico o del suo delegato per ogni passaggio — approvazione e prima sottoscrizione, verifica intermedia, verifica finale — con il numero di verbale allegato. I componenti del gruppo risultano nel modello con la specifica del titolo con cui intervengono.
Qual è la differenza tra PEI e PDP?
Il PEI riguarda gli alunni con disabilità accertata ai fini dell'inclusione scolastica e si scrive sul modello nazionale; il PDP riguarda gli alunni con disturbo specifico di apprendimento e indica strumenti compensativi e misure dispensative. Rispondono a due condizioni giuridiche distinte.
A un alunno con DSA si può fare il PEI?
Il PEI presuppone un accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica: senza quell'accertamento non c'è PEI, e lo strumento è il PDP previsto dalla legge 170/2010. Se la stessa persona ha anche una certificazione ai sensi della legge 104/1992, la scuola si trova davanti a due documenti e deve decidere come raccordarli.
Cosa sono gli obiettivi minimi nel PEI?
È un'espressione d'uso nelle scuole, non una categoria del modello nazionale: il D.I. 182/2020 parla di percorso ordinario, percorso personalizzato con prove equipollenti e percorso differenziato. Gli «obiettivi minimi» stanno di solito nel secondo caso, dove gli obiettivi restano dentro le Indicazioni nazionali in forma semplificata.
Quante ore di sostegno spettano all'alunno?
Le ore non sono assegnate al singolo alunno: il PEI ne definisce il numero da assegnare alla classe con adeguata motivazione, e la dotazione complessiva è attribuita alla scuola, che la ripartisce tra le classi. La richiesta dell'istituto si trasmette all'ufficio scolastico regionale entro il 30 giugno, sulla base della verifica finale.
Si può approvare il PEI se i genitori non partecipano?
Dal 1° ottobre 2026 sì, nei casi previsti: il comma 11-bis aggiunto all'articolo 15 della legge 104/1992 consente l'approvazione in assenza di una delle componenti, purché regolarmente convocata e qualora la mancata partecipazione non consenta di rispettare i termini. Il verbale deve documentare convocazione e assenza.
Che differenza c'è tra PEI provvisorio e PEI definitivo?
Il provvisorio si redige entro giugno per chi ha appena ricevuto la certificazione e compila solo alcune sezioni: intestazione e GLO, quadro informativo, elementi dal profilo, osservazioni sull'alunno e sul contesto, sezione 12. Il definitivo completa il documento con la progettazione.
Questi sono i passaggi che una scuola del Rhodense, o di qualsiasi altro territorio, deve tenere insieme in queste settimane. Le guide sull'inclusione e sulla normativa scolastica sono raccolte nella pagina Scuola: tutte le guide di NextGenTool sulla scuola.
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Admeto Verde — Ingegnere Industriale esperto in tecnologie e processi industriali, docente di ruolo in discipline tecniche, autore di guide pratiche su tecnologia e intelligenza artificiale per la scuola e le PMI italiane su NextGenTool.it.