AI Act: cosa prevede il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e gli obblighi per le PMI
Dal ruolo di deployer alle pratiche vietate, dagli obblighi di trasparenza già in vigore alle scadenze spostate dal regolamento 2026/1744: l'AI Act letto sulle fonti primarie, con la legge italiana 132/2025.
Il modulo di selezione del personale arriva dentro il gestionale, già attivo, e in azienda nessuno lo chiama «intelligenza artificiale». Poi entra in vigore il regolamento europeo e la domanda cambia: chi risponde degli obblighi, il fornitore che lo ha costruito o l'impresa che lo usa?
Da agosto 2026 il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale si applica, e non riguarda soltanto chi sviluppa modelli. Una PMI che attiva uno strumento di IA già pronto non diventa un'azienda che «fa» intelligenza artificiale: diventa quello che il regolamento chiama deployer, cioè chi usa il sistema sotto la propria autorità.
La domanda che arriva in ufficio amministrativo, quindi, non è più «posso usarlo?» ma «in quale ruolo lo uso, con quali obblighi e da quando». Le fonti di questo articolo sono primarie: il regolamento (UE) 2024/1689 nella versione consolidata al 27 luglio 2026, il regolamento (UE) 2026/1744 che lo ha modificato, la legge 23 settembre 2025, n. 132 vigente su Normattiva e la pagina della Commissione europea sul quadro regolatorio dell'IA.
Che cos'è l'AI Act e cosa prevede per chi usa l'intelligenza artificiale
L'AI Act è il regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione del 12 luglio 2024. È entrato in vigore il 1º agosto 2024 e si applica in modo scaglionato: la data di applicazione generale è il 2 agosto 2026, con le eccezioni elencate all'articolo 113.
L'obiettivo dichiarato all'articolo 1 è promuovere un'intelligenza artificiale affidabile, con un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali.
L'ambito di applicazione è definito dall'articolo 2: il regolamento si applica ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell'Unione, anche se stabiliti in un paese terzo, e ai deployer dei sistemi di IA stabiliti o situati all'interno dell'Unione. Una PMI italiana che usa uno strumento di IA ricade nella seconda categoria: non serve essere il produttore.
Sul testo dell'AI Act vale una precisazione pratica: la versione da leggere è quella consolidata, che su EUR-Lex porta la data del 27 luglio 2026 e incorpora le modifiche del regolamento 2026/1744.
Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e i quattro livelli di rischio
Il regolamento classifica i sistemi per rischio, e dalla classificazione dipende l'insieme degli obblighi. Lo schema descritto dalla Commissione europea distingue quattro livelli: rischio inaccettabile, che corrisponde alle pratiche vietate; rischio alto; rischio limitato, che fa scattare soprattutto obblighi di trasparenza; rischio minimo, che non aggiunge obblighi a quelli già vigenti.
Il passaggio che conta è il secondo. L'articolo 6 definisce due strade per l'alto rischio: quella del paragrafo 1, per i sistemi che sono componenti di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'allegato I e soggetto a valutazione di conformità da parte di terzi, e quella del paragrafo 2, per i sistemi elencati nell'allegato III.
Il paragrafo 3 apre una deroga: un sistema dell'allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno, per esempio perché esegue un compito procedurale limitato. Il limite è netto: è sempre ad alto rischio qualora effettui profilazione di persone fisiche. Il paragrafo 4 mette la valutazione a carico del fornitore.
Le pratiche vietate dall'articolo 5: cosa vieta il regolamento
Al livello più alto il regolamento non chiede adempimenti: vieta. L'articolo 5 elenca le pratiche di IA vietate, e queste disposizioni si applicano dal 2 febbraio 2025, prima della data di applicazione generale.
L'elenco comprende le tecniche subliminali o ingannevoli che distorcono il comportamento provocando un danno significativo; lo sfruttamento delle vulnerabilità legate all'età, alla disabilità o alla situazione sociale ed economica; i sistemi di punteggio sociale; la previsione del rischio di reato basata su profilazione; l'estrazione non mirata di materiale da internet per costruire banche dati di riconoscimento facciale.
Due divieti riguardano il mondo del lavoro e della scuola, ed entrambi hanno un'eccezione scritta nella norma. Il primo vieta di inferire le emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione, tranne quando il sistema è destinato a motivi medici o di sicurezza. Il secondo vieta la categorizzazione biometrica che deduce razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale, ma non riguarda l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente. L'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico è vietata a fini di contrasto, a meno che l'uso non sia strettamente necessario per uno degli obiettivi elencati dalla lettera h): la ricerca di vittime di sottrazione o di tratta, una minaccia specifica e imminente, la localizzazione di un sospettato.
Il regolamento 2026/1744 ha aggiunto due fattispecie vietate: i sistemi che generano o manipolano contenuti intimi di una persona identificabile senza il suo consenso e quelli che generano materiale di abuso sessuale su minori. Per queste due lettere il terzo comma dell'articolo 113, come riscritto, fissa una decorrenza propria: dal 2 dicembre 2026.
Quando un sistema di intelligenza artificiale è ad alto rischio
L'allegato III è il catalogo dei sistemi considerati ad alto rischio dal paragrafo 2 dell'articolo 6, e si legge come un elenco di ambiti, non di tecnologie.
Il punto 4 riguarda l'occupazione e la gestione dei lavoratori: rientrano i sistemi destinati all'assunzione o alla selezione del personale, compresi quelli che filtrano le candidature e valutano i candidati, e quelli destinati a decidere su condizioni del rapporto, promozione o cessazione, assegnazione di compiti e monitoraggio delle prestazioni.
Il punto 5 riguarda l'accesso a servizi privati essenziali e a prestazioni pubbliche. Le voci che toccano credito e assicurazioni sono la lettera b), i sistemi destinati a valutare l'affidabilità creditizia o a stabilire il merito di credito di persone fisiche, con l'esclusione di quelli usati per individuare frodi finanziarie, e la lettera c), la valutazione dei rischi e la determinazione dei prezzi per le assicurazioni sulla vita e sulla salute.
Gli altri punti riguardano ambiti specialistici: la biometria, le infrastrutture critiche, l'istruzione e la formazione professionale, l'attività di contrasto.
Fornitore o deployer: in quale ruolo sta una PMI
Il regolamento ragiona per ruoli, e le definizioni sono nell'articolo 3. È fornitore chi sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito. È deployer chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso di un'attività personale non professionale. «Operatore» tiene insieme fornitore, fabbricante del prodotto, deployer, rappresentante autorizzato, importatore e distributore.
Per un'impresa il ruolo non è una scelta di stile ma un fatto: chi compra e attiva uno strumento già sul mercato è deployer e non eredita gli obblighi del produttore. I ruoli però si spostano: l'articolo 25 considera fornitore di un sistema ad alto rischio anche chi lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio.
Gli obblighi di chi usa un sistema ad alto rischio
Gli obblighi dei deployer di sistemi ad alto rischio stanno nell'articolo 26 e si leggono come una procedura di governo dello strumento, non come un adempimento una tantum.
Il primo comma chiede misure tecniche e organizzative idonee a garantire che il sistema sia utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso che lo accompagnano. Il secondo sposta la responsabilità sulle persone: la sorveglianza umana va affidata a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie.
Il quarto comma riguarda i dati: nella misura in cui il deployer esercita il controllo sui dati di input, deve garantirne la pertinenza e la rappresentatività rispetto alla finalità prevista. Il quinto introduce il monitoraggio: se il deployer ritiene che l'uso conforme alle istruzioni possa comportare un rischio, informa senza indebito ritardo il fornitore e l'autorità di vigilanza e sospende l'uso; per un incidente grave informa immediatamente il fornitore e poi le autorità.
Il sesto comma riguarda la tracciabilità: i log generati automaticamente dal sistema vanno conservati, se sotto il controllo del deployer, per un periodo adeguato alla finalità prevista e comunque di almeno sei mesi, salvo diversa previsione del diritto applicabile.
Trasparenza: gli obblighi già applicabili dal 2 agosto 2026
Una parte del regolamento non ha ricevuto alcuna proroga ed è già in vigore: gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50. Riguardano in buona parte i fornitori, ma due commi parlano ai deployer: il terzo e il quarto.
Il primo comma impone ai fornitori di progettare i sistemi che interagiscono direttamente con le persone in modo che queste siano informate di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non sia evidente a una persona ragionevolmente informata. Il secondo riguarda i contenuti sintetici, che devono essere marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati artificialmente.
Il terzo comma è un obbligo dei deployer: chi usa un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte del funzionamento del sistema e trattare i dati personali secondo la disciplina applicabile. Il quarto comma ne contiene due: chi usa un sistema che genera o manipola contenuti che costituiscono un deep fake deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente, e chi usa un sistema che genera o manipola testo pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve dichiararlo, a meno che il contenuto non sia passato per una revisione umana o un controllo editoriale e una persona ne detenga la responsabilità editoriale.
La proroga dei termini per i sistemi ad alto rischio non ha spostato l'articolo 50. Chi ha immesso sul mercato sistemi generativi prima del 2 agosto 2026 ha tempo fino al 2 dicembre 2026 per conformarsi al secondo comma (art. 111, par. 4, inserito dal regolamento 2026/1744), ma l'obbligo di informare le persone dell'interazione con un sistema di IA è già in applicazione.
La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali: quando tocca a una PMI
L'articolo 27 introduce uno degli adempimenti più pesanti per chi usa un sistema ad alto rischio, e non riguarda tutti i deployer.
L'obbligo è di due categorie: i deployer che sono organismi di diritto pubblico o enti privati che forniscono servizi pubblici, per i sistemi dell'articolo 6, paragrafo 2, esclusi quelli elencati al punto 2 dell'allegato III; e i deployer dei sistemi del punto 5, lettere b) e c), cioè credito e assicurazioni, dove l'obbligo è indipendente dalla natura del soggetto.
Il contenuto è dettagliato dal primo comma: processi in cui il sistema sarà utilizzato; periodo e frequenza d'uso; categorie di persone interessate; rischi specifici di danno, tenendo conto delle informazioni che il fornitore trasmette ai sensi dell'articolo 13; attuazione della sorveglianza umana; misure da adottare qualora i rischi si concretizzino, comprese governance interna e meccanismi di reclamo.
Il secondo comma limita l'onere nel tempo: l'obbligo si applica al primo uso e il deployer può basarsi, in casi analoghi, su valutazioni già effettuate. Il terzo aggiunge una notifica: i risultati vanno comunicati all'autorità di vigilanza del mercato presentando il modello compilato. Chi ha già un registro dei trattamenti sa che i due documenti si toccano: il regolamento prevede che la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali tenga conto degli obblighi di protezione dei dati.
Le scadenze aggiornate dopo l'Omnibus digitale sull'IA
La data del 2 agosto 2026 per gli obblighi sui sistemi ad alto rischio non c'è più. Il regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026 — il terzo giorno successivo alla pubblicazione, come prevede il suo articolo 4 — ha modificato il terzo comma dell'articolo 113 e spostato il capo III, sezioni 1, 2 e 3, che contiene i requisiti per i sistemi ad alto rischio.
La nuova lettera c) fissa due date: dal 2 dicembre 2027 per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e dal 2 agosto 2028 per quelli classificati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I. L'ordine si è invertito rispetto al testo del 2024, che fissava al 2 agosto 2027 solo i sistemi dell'articolo 6, paragrafo 1.
La lettera d), aggiunta dallo stesso regolamento, fissa al 27 luglio 2026 l'applicazione degli articoli da 102 a 110, quelli che modificano la normativa settoriale. La motivazione del rinvio è nel considerando 40: il ritardo nella disponibilità di norme tecniche e specifiche comuni e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti avrebbero reso difficile l'applicazione e aumentato i costi di conformità.
Le sanzioni previste dall'AI Act
Le sanzioni le stabiliscono gli Stati membri, non direttamente il regolamento: l'articolo 99, primo comma, chiede norme effettive, proporzionate e dissuasive e precisa che tengono conto degli interessi delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica. Il regolamento fissa però i massimi.
La violazione dei divieti dell'articolo 5 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35.000.000 di euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. Il secondo livello vale fino a 15.000.000 di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, ed è quello che pesa su una PMI che usa strumenti di IA: comprende gli obblighi dei deployer a norma dell'articolo 26 e gli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 50. Il terzo livello, fino a 7.500.000 di euro o all'1% del fatturato, riguarda la fornitura di informazioni inesatte o fuorvianti.
Il sesto comma è pensato per le imprese piccole: nel caso delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria è pari al massimo, tra la percentuale e l'importo, al valore inferiore. Per una PMI, in pratica, il tetto è la soglia più bassa delle due.
Sull'applicazione, la Commissione europea indica che dal 2 agosto 2026 l'Ufficio per l'IA e le autorità degli Stati membri sono responsabili dell'attuazione, della supervisione e dell'esecuzione del regolamento, e che l'Ufficio ha poteri di enforcement sui modelli di IA per finalità generali.
L'AI Act italiano: la legge 132/2025 e cosa aggiunge per imprese e professionisti
All'AI Act europeo si affianca una legge nazionale. La legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», è pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed è in vigore dal 10 ottobre 2025: la data è nella nota dell'atto letta su Normattiva.
La legge non riscrive il regolamento, lo presuppone: l'articolo 2 rinvia per le definizioni di sistema di intelligenza artificiale e di modello di IA ai punti 1) e 63) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689.
Le disposizioni che interessano un'impresa o uno studio stanno nel capo II. L'articolo 11 prevede che il datore di lavoro o il committente informi il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sui sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. L'articolo 13, sulle professioni intellettuali, stabilisce che l'uso dell'IA è finalizzato alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale, e che le informazioni sui sistemi utilizzati sono comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Sul primo punto si innesta l'informativa sull'uso dell'IA sul lavoro.
L'articolo 20 designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità nazionali per l'IA: l'AgID promuove l'innovazione e definisce le procedure per gli organismi di valutazione della conformità, mentre l'ACN è responsabile della vigilanza, comprese le attività ispettive e sanzionatorie. Resta fermo il ruolo della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS come autorità di vigilanza del mercato (art. 74, par. 6, del regolamento).
Due disposizioni escono dal perimetro della conformità tecnica. L'articolo 24 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, i decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo. L'articolo 25 modifica la legge sul diritto d'autore: le opere dell'ingegno sono qualificate come umane e la tutela è estesa alle opere «anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore».
Da dove cominciare: le date da segnare e i primi passi
Per una PMI la sequenza utile non parte dai divieti ma dall'inventario: l'elenco degli strumenti di intelligenza artificiale in uso, compresi quelli incorporati in software già licenziati, che spesso non vengono riconosciuti come IA, con l'indicazione di chi li fornisce e della finalità prevista. Poi la qualificazione di ciascuno: pratiche vietate, sistemi dell'allegato III, oppure fuori da entrambi. Infine la parte documentale: istruzioni d'uso conservate, persona incaricata della sorveglianza umana nominata per iscritto, conservazione dei log definita.
A questi si aggiungono adempimenti nazionali che valgono già oggi: l'informativa ai lavoratori sui sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, e per le professioni intellettuali la comunicazione al cliente dei sistemi utilizzati. Anche nell'adeguamento delle PMI alla direttiva NIS2 la parte difficile non è leggere la norma ma ricostruire che cosa gira davvero in azienda.
Il quadro delle date, con le decorrenze aggiornate dal regolamento 2026/1744, è questo.
| Data | Cosa si applica |
|---|---|
| 2 febbraio 2025 | Pratiche vietate (art. 5) e alfabetizzazione in materia di IA (art. 4) |
| 2 agosto 2025 | Governance e obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali |
| 2 agosto 2026 | Applicazione generale del regolamento; obblighi di trasparenza dell'art. 50; vigilanza dell'Ufficio per l'IA e delle autorità nazionali |
| 2 dicembre 2026 | Nuovi divieti su contenuti intimi non consensuali e materiale di abuso su minori; termine per la marcatura dei sistemi generativi già sul mercato |
| 2 dicembre 2027 | Capo III, sezioni 1, 2 e 3: requisiti e obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'art. 6, par. 2, e dell'allegato III |
| 2 agosto 2028 | Capo III, sezioni 1, 2 e 3: requisiti e obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'art. 6, par. 1, e dell'allegato I |
| 2 agosto 2030 | Adeguamento dei sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche (art. 111, par. 2) |
Un'ultima nota riguarda l'alfabetizzazione del personale. L'articolo 4, come riscritto dal regolamento 2026/1744, chiede a fornitori e deployer di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi si occupa dei sistemi per loro conto. Il testo vigente chiarisce che l'obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione per alcuna persona: cambia il metro della prestazione, non l'esigenza di una misura.
Domande frequenti
L'AI Act si applica anche a una PMI che compra uno strumento di intelligenza artificiale già pronto?
Sì, dal lato degli obblighi che il regolamento assegna ai deployer. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), comprende i deployer dei sistemi di IA stabiliti o situati nell'Unione, e l'articolo 3, punto 4), definisce deployer chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, esclusa l'attività personale non professionale.
Serve nominare un responsabile della conformità?
Il regolamento non istituisce una figura con quel nome. Quello che chiede, per i sistemi ad alto rischio, è che la sorveglianza umana sia affidata a persone fisiche con competenza, formazione e autorità necessarie (art. 26, par. 2): è una designazione di persone, da fare per iscritto.
Quali sistemi ad alto rischio incontra più spesso una PMI?
Quelli dell'allegato III, punto 4, sull'occupazione: selezione e assunzione, filtro delle candidature, decisioni su condizioni del rapporto, promozione o cessazione, monitoraggio delle prestazioni. Nel credito e nelle assicurazioni si aggiungono i sistemi del punto 5, lettere b) e c).
Se uso un sistema di IA per selezionare i curriculum devo fare la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali?
Per un datore di lavoro privato che non fornisce servizi pubblici, no: l'articolo 27 rivolge l'obbligo agli organismi di diritto pubblico e agli enti privati che forniscono servizi pubblici, e ai deployer dei sistemi del punto 5, lettere b) e c), dell'allegato III.
Da quando scattano gli obblighi per i sistemi ad alto rischio?
Dal 2 dicembre 2027 per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e dal 2 agosto 2028 per quelli dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I. Gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 sono già applicabili.
Esiste un «AI Act italiano»?
Esiste una legge nazionale che si affianca al regolamento: la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. Non duplica l'AI Act, lo presuppone, e disciplina ambiti propri: uso dell'IA in materia di lavoro e di professioni intellettuali, autorità nazionali di vigilanza, delega al Governo, tutela del diritto d'autore.
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Admeto Verde — Ingegnere Industriale esperto in tecnologie e processi industriali, docente di ruolo in discipline tecniche, autore di guide pratiche su tecnologia e intelligenza artificiale per la scuola e le PMI italiane su NextGenTool.it.