Educazione civica nella scuola italiana: cosa prevede la normativa e come si programmano le ore
A metà settembre, nel primo consiglio di classe dell'anno, la domanda arriva sempre con le stesse parole: «chi fa educazione civica quest'anno?». Il coordinatore viene individuato, il nome va a verbale, e la programmazione delle 33 ore resta un foglio da riempire più avanti, quando il collegio aggiorna il PTOF. Nel Rhodense, dove insegno, la sequenza ha ora una variante: il foglio ha una scadenza vera, perché le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo vanno recepite nel curricolo di istituto proprio all'avvio di questo anno scolastico.
La parte normativa è più semplice di quanto sembri: la Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, le Linee guida in vigore sono quelle del D.M. 7 settembre 2024, n. 183, e tutto il resto è organizzazione. Questa guida ricostruisce il quadro vigente a settembre 2026 e lo traduce in decisioni di consiglio di classe.
Che cosa prevede la legge: la Legge 92/2019 in sette punti
I punti che contano per chi programma sono sette.
- L'educazione civica è un insegnamento trasversale, istituito nel primo e nel secondo ciclo di istruzione; nella scuola dell'infanzia si parla di «iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile» (articolo 2, comma 1).
- Ogni istituzione scolastica prevede l'insegnamento «nel curricolo di istituto», specificandone l'orario per ciascun anno di corso, «che non può essere inferiore a 33 ore annue» (articolo 2, comma 3).
- Nel primo ciclo l'insegnamento è affidato «in contitolarità» ai docenti della classe o del consiglio di classe; nel secondo ciclo ai docenti abilitati alle discipline giuridiche ed economiche, «ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia» (articolo 2, comma 4).
- Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento, un docente con compiti di coordinamento (articolo 2, comma 5).
- L'insegnamento è oggetto delle valutazioni periodiche e finali; il coordinatore formula «la proposta di voto espresso in decimi» acquisendo elementi conoscitivi dai colleghi (articolo 2, comma 6).
- Il dirigente scolastico «verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa» (articolo 2, comma 7).
- Dall'attuazione non devono derivare incrementi di organico né ore eccedenti e, per il coordinamento, non sono dovuti compensi o indennità, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (articolo 2, comma 8).
Vale la pena ricordare che lo stesso articolo abroga l'articolo 1 del decreto-legge 137/2008, cioè l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione»: chi cita ancora quella disciplina sta leggendo un quadro superato dal 2019.
Le 33 ore: la regola e i vincoli che nessuno legge
Le 33 ore non sono un monte ore aggiuntivo. La legge dice che si svolgono «nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti», e che per raggiungere quella soglia gli istituti «possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo». Tradotto: l'educazione civica si ricava dal tempo scuola che c'è già, senza allungare la settimana degli studenti.
Nella pratica 33 ore corrispondono a circa un'ora a settimana, ma nessuna norma impone la cadenza settimanale: il curricolo può distribuirle per periodi, concentrarle in moduli o assegnarle a docenti diversi. Il vincolo riguarda il risultato sull'anno di corso.
Il secondo vincolo è che l'orario va dichiarato «per ciascun anno di corso»: non basta scrivere nel PTOF che la scuola «prevede 33 ore di educazione civica», il curricolo deve indicare come si distribuiscono in prima, in seconda, in terza.
I temi dell'articolo 3: le voci previste e le due aggiunte recenti
L'articolo 3 elenca le tematiche su cui si costruiscono le linee guida. Il testo vigente ne contiene dieci: dopo la lettera h) sono state inserite due voci.
- a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
- b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
- c) educazione alla cittadinanza digitale, «secondo le disposizioni dell'articolo 5»;
- d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
- e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
- f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
- g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- h) formazione di base in materia di protezione civile;
- h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento alle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;
- h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le due aggiunte hanno date diverse. L'educazione finanziaria è entrata nella legge con l'articolo 25, comma 1, lettera a), della Legge 5 marzo 2024, n. 21; la sicurezza nei luoghi di lavoro con l'articolo 2 della Legge 17 febbraio 2025, n. 21, in vigore dal 19 marzo 2025, che punta anche sulle testimonianze delle vittime di infortuni come strumento didattico.
Sull'educazione finanziaria la legge fissa un dettaglio procedurale: i contenuti li determina il Ministero d'intesa con Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Una proposta di «educazione finanziaria» confezionata da un operatore commerciale va quindi confrontata con quel quadro, non con la simpatia del progetto.
Il comma 2 dello stesso articolo 3 aggiunge che nell'ambito dell'insegnamento «sono altresì promosse» l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere e l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale.
Le Linee guida del 2024 e i tre nuclei concettuali
Il D.M. 7 settembre 2024, n. 183, firmato dal ministro Valditara, è il provvedimento che governa la didattica quotidiana. È in vigore dall'anno scolastico 2024/2025 e ha sostituito integralmente le Linee guida adottate con il D.M. 22 giugno 2020, n. 35: chi lavora ancora sul documento del 2020 sta usando un testo superato.
Il decreto fa tre cose: le Linee guida individuano traguardi di sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento per il primo e il secondo ciclo, con azioni di sensibilizzazione alla cittadinanza per l'infanzia; le scuole aggiornano PTOF e curricolo su quella base; i contenuti sono impostati su tre nuclei concettuali, gli stessi richiamati dall'articolo 3 della legge.
- Costituzione. La conoscenza del dettato costituzionale, della sua storia e delle scelte dell'Assemblea costituente. Le Linee guida precisano che il tema «contiene e pervade tutte le altre tematiche», perché ogni legge o regola rimanda alla Carta.
- Sviluppo economico e sostenibilità. Valorizzazione del lavoro, cultura d'impresa, tutela dell'ambiente e della salute, educazione finanziaria intesa anche come tutela del patrimonio privato.
- Cittadinanza digitale. La capacità di interagire consapevolmente e responsabilmente con gli sviluppi tecnologici, con le abilità essenziali elencate dall'articolo 5 della legge.
I tre nuclei non sono tre materie da spartire tra docenti diversi: le Linee guida scrivono che possono «essere considerati in ogni argomento che tutti i docenti trattano quotidianamente», ed è questa la ragione per cui l'insegnamento è trasversale.
Chi insegna: contitolarità, coordinatore e il caso del secondo ciclo
Nel primo ciclo l'insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti della classe o del consiglio di classe, «tra i quali è individuato un coordinatore». Nel secondo ciclo va ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, se disponibili nell'organico dell'autonomia; le Linee guida prevedono però il caso in cui non lo siano e, in mancanza, «in analogia a quanto previsto per il primo ciclo, l'insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti del consiglio di classe».
C'è poi una precisazione contro un equivoco diffuso: anche quando la titolarità va a un docente di materie giuridiche ed economiche, gli obiettivi «vanno perseguiti attraverso la più ampia collaborazione tra tutti i docenti, valorizzando la trasversalità del curricolo». L'educazione civica non diventa una materia del giurista con le ore degli altri: resta un lavoro di consiglio di classe.
Al coordinatore restano quattro compiti: tenere insieme la programmazione delle 33 ore, raccogliere dagli altri docenti gli elementi di valutazione, formulare la proposta di voto in scrutinio e rispondere al dirigente sull'attuazione.
Come si programmano le 33 ore in un anno scolastico
Il posto dove si scrivono le ore è il curricolo di istituto, dentro il PTOF: contiene traguardi e obiettivi, articolazione oraria per anno di corso e criteri di valutazione. Il consiglio di classe declina quel documento: quali temi tocca quale disciplina, in quali mesi, con quali prodotti degli studenti.
Le Linee guida indicano due forme di lavoro che possono convivere: le «unità didattiche di singoli docenti», in cui il tema civico si affronta dentro la propria disciplina (la Costituzione in storia, il diritto del lavoro in economia, i dati personali in informatica), e le «unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti», dove il tema è il progetto e la disciplina è lo strumento.
Una distribuzione che funziona, verificata in più istituti, parte da tre decisioni prese a settembre e non a maggio.
- Assegnare i nuclei, non le ore. Il consiglio decide quali temi dell'articolo 3 ricadono su quali discipline e in quale periodo dell'anno, lasciando al singolo docente la scelta delle attività.
- Decidere il prodotto finale per quadrimestre. Un dibattito regolamentato, un'analisi di fonti, un'uscita sul territorio con relazione, un modulo sulla sicurezza sul lavoro con attestazione: senza un prodotto non c'è modo di raccogliere elementi valutativi.
- Scrivere le ore in programmazione con i numeri. «Modulo su Costituzione e diritti: 8 ore, novembre-dicembre, storia e italiano» è una riga verificabile; «educazione civica: 33 ore annuali» non dice nulla.
La valutazione: cosa cambia tra primaria, medie e superiori
La legge rinvia alle norme generali sulla valutazione e assegna al coordinatore la proposta di voto. Le Linee guida aggiungono il passaggio organizzativo che spesso manca: i criteri di valutazione deliberati dal collegio docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF «dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione di tale insegnamento». Se il PTOF non è stato aggiornato in questo senso, la valutazione dell'educazione civica resta senza criteri scritti.
Il meccanismo è lo stesso in tutti i cicli: in sede di scrutinio il coordinatore, «acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe», formula la proposta di valutazione, da inserire nel documento di valutazione, e la valutazione «deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo» e affrontate durante l'attività didattica.
Poi le regole cambiano per ordine di scuola.
| Ciclo | Come si esprime la valutazione |
|---|---|
| Scuola primaria | Giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento (Legge 1° ottobre 2024, n. 150, dall'anno scolastico 2024/2025, che cita espressamente l'insegnamento di educazione civica) |
| Secondaria di I grado | Voto in decimi; il collegio docenti esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto |
| Secondaria di II grado | Proposta di voto in decimi formulata dal coordinatore in sede di scrutinio |
Sul secondo ciclo vale una precisazione che riguarda tutto il consiglio di classe: la proposta del coordinatore nasce dalla raccolta degli elementi conoscitivi dei colleghi, e chi valuta da solo, senza passare dai docenti che hanno svolto le ore, produce un voto che non regge al colloquio con la famiglia.
Gli strumenti li indicano le Linee guida: rubriche e griglie di osservazione condivise per accertare conoscenze, abilità e sviluppo delle competenze previste nel curricolo.
Cosa cambia nell'anno scolastico 2026/2027
Con il D.M. 9 dicembre 2025, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, sono state adottate le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo, che sostituiscono quelle del 2012. L'applicazione è differenziata: tutte le sezioni dell'infanzia, mentre in primaria e nella secondaria di primo grado si parte dalle classi prime, con le Indicazioni precedenti ancora in vigore per le altre fino all'esaurimento del corso.
La conseguenza pratica per il coordinatore di educazione civica è nella nota del Ministero prot. 1312 del 12 marzo 2026: entro l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027 le istituzioni scolastiche adattano il PTOF rielaborando il curricolo di istituto sulla base delle Indicazioni nazionali 2025, con attenzione alla nuova formulazione di competenze e obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline. Il curricolo di educazione civica non è un allegato che resta fermo: se cambia la scansione del curricolo verticale, cambia anche l'anno in cui un tema arriva.
Un secondo raccordo è dichiarato dal Ministero: le nuove Indicazioni introducono obiettivi specifici di apprendimento relativi all'informatica fin dalla scuola primaria, «in coerenza con quanto previsto per le competenze digitali dalle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica». Chi insegna tecnologia ha quindi una ragione in più per coordinarsi con il curricolo di educazione civica.
Cittadinanza digitale e intelligenza artificiale nel curricolo
L'articolo 5 della legge è interamente dedicato alla cittadinanza digitale e indica le abilità e conoscenze essenziali, «da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti». Tre sono quelle che finiscono più spesso nelle programmazioni:
- analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
- creare e gestire l'identità digitale, proteggere la propria reputazione e tutelare i dati che si producono attraverso strumenti, ambienti e servizi digitali, rispettando i dati e le identità altrui;
- evitare rischi per la salute e minacce al benessere fisico e psicologico, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
Sull'intelligenza artificiale le Linee guida del 2024 sono esplicite e offrono l'appiglio che serve a chi deve giustificare quelle ore in consiglio di classe. Il Quadro delle Competenze Digitali per i Cittadini, DigComp 2.2, è indicato come «utile strumento di lavoro», anche con riferimento all'intelligenza artificiale, che può essere «un utilissimo strumento per favorire la personalizzazione della didattica e degli apprendimenti». Nel secondo ciclo, tra gli obiettivi di apprendimento compare quello di «conoscere i principali documenti italiani ed europei per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale». La conclusione delle Linee guida è prudente e insieme chiara: l'evoluzione tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale «suggerisce adeguati approfondimenti in merito».
Il quadro normativo intorno si sta completando. La Legge 23 settembre 2025, n. 132 prevede, all'articolo 24, percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale e il potenziamento dei curricoli in chiave scientifica e tecnologica. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha deliberato in via definitiva il decreto legislativo di adeguamento all'AI Act per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi: il comunicato del Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia comitati tecnico-etici territoriali con funzioni di indirizzo pedagogico, che contribuiscono anche all'aggiornamento dei regolamenti di istituto, e un piano stabile di formazione dei docenti.
Per chi programma, la conseguenza è concreta: l'IA non è un tema da convegno da collocare fuori dalle 33 ore, ma un contenuto di cittadinanza digitale con obiettivi di apprendimento propri, che ha bisogno di ore, materiali e criteri di valutazione come qualsiasi altro argomento.
Condotta, credito e cittadinanza: il collegamento della Legge 150/2024
C'è un punto in cui educazione civica e comportamento si toccano, e non è un dettaglio per il secondo ciclo. La Legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha modificato l'articolo 13, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 62/2017: con una valutazione del comportamento pari a sei decimi il consiglio di classe «assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»; con una valutazione inferiore a sei decimi delibera la non ammissione all'esame di Stato.
La stessa legge riscrive il credito scolastico: il punteggio più alto della fascia di attribuzione «può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».
Per un consiglio di classe questo cambia la programmazione dell'anno, non la gestione di giugno: le competenze per scrivere e discutere un elaborato sulla cittadinanza attiva e solidale si costruiscono durante le 33 ore.
Cinque errori di programmazione che si vedono ogni settembre
- Le ore dichiarate e mai svolte. Il curricolo dice 33 ore, il registro dice dodici. La verifica del dirigente prevista dall'articolo 2, comma 7, si appoggia sulla documentazione della scuola: le ore vanno scritte nella programmazione del consiglio di classe.
- Il tema civico appeso a un progetto esterno. L'incontro con l'associazione, la lezione dell'esperto, la visita: sono integrazioni utili, ma l'articolo 8 della legge le colloca dentro l'insegnamento, non al posto delle ore curricolari.
- Il coordinatore lasciato solo. La contitolarità non è una formula: se le ore le fa un docente solo, gli elementi conoscitivi non esistono e la proposta di voto in scrutinio diventa una dichiarazione.
- Nessun criterio di valutazione nel PTOF. Senza l'integrazione dei criteri prevista dalle Linee guida, il voto di educazione civica non ha una base scritta da mostrare alla famiglia.
- Il curricolo fermo al 2020. Con le Linee guida del 2024 e le Indicazioni 2025 in applicazione progressiva, un curricolo non riallineato produce sovrapposizioni tra anni di corso e vuoti su temi obbligatori, tra cui educazione finanziaria e sicurezza sul lavoro.
Domande frequenti
Quante ore di educazione civica si devono svolgere in un anno?
L'articolo 2, comma 3, della Legge 92/2019 indica un orario «che non può essere inferiore a 33 ore annue». Le ore si svolgono nel monte orario obbligatorio e, per raggiungere la soglia, la scuola può usare la quota di autonomia utile a modificare il curricolo: non è un monte ore aggiuntivo.
Chi può essere nominato coordinatore di educazione civica?
Il coordinatore è individuato tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento, uno per ciascuna classe: nel primo ciclo all'interno della contitolarità, nel secondo tra i docenti di discipline giuridiche ed economiche quando le ore toccano a loro. La legge non prevede compensi, salvo quanto stabilito dalla contrattazione d'istituto con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
L'educazione civica ha un voto proprio nella pagella?
Nella scuola secondaria sì: il coordinatore formula in sede di scrutinio una proposta di voto espresso in decimi, acquisendo gli elementi conoscitivi dagli altri docenti, e la valutazione entra nel documento di valutazione. Nella scuola primaria la valutazione degli apprendimenti, compreso l'insegnamento di educazione civica, è espressa con giudizi sintetici ai sensi della Legge 1° ottobre 2024, n. 150.
Servono verifiche scritte per dare il voto di educazione civica?
La legge e le Linee guida non prescrivono un numero o un tipo di prove. Chiedono che la proposta di voto si basi su elementi conoscitivi raccolti dai docenti e che la valutazione sia coerente con competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo. Rubriche e griglie di osservazione condivise sono lo strumento che le Linee guida indicano esplicitamente.
Le Linee guida del 2020 valgono ancora?
No. Il D.M. 183/2024 ha stabilito che le Linee guida allegate al decreto sostituiscono integralmente quelle adottate con il D.M. 22 giugno 2020, n. 35, e che le scuole aggiornano PTOF e curricolo di educazione civica su quella base. Il riferimento da citare nei documenti di istituto è il decreto del 2024.
Le 33 ore si possono concentrare in un progetto unico?
La legge fissa l'orario annuo per ciascun anno di corso, non la forma didattica. Le Linee guida prevedono sia unità didattiche di singoli docenti sia unità di apprendimento e moduli interdisciplinari condivisi da più docenti: la scelta è dell'istituzione scolastica e va scritta nel curricolo, insieme all'articolazione oraria.
Le ore svolte fuori dalla scuola valgono come educazione civica?
L'articolo 8 della Legge 92/2019 prevede che l'insegnamento sia integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire da reti con altri soggetti istituzionali, il volontariato e il Terzo settore: integrazioni in funzione dell'insegnamento, che non sostituiscono le 33 ore svolte nel monte orario obbligatorio.
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Admeto Verde — Ingegnere Industriale esperto in tecnologie e processi industriali, docente di ruolo in discipline tecniche, autore di guide pratiche su tecnologia e intelligenza artificiale per la scuola e le PMI italiane su NextGenTool.it.