Voto in condotta e note disciplinari: cosa prevede la normativa e cosa può fare il docente
Dal 5 in condotta alla sospensione del giudizio con sei decimi, dal credito scolastico alle nuove regole sull'allontanamento: la disciplina letta sui quattro atti vigenti, con quello che può e non può fare il docente.
Ottobre, secondo mese di scuola, e in sala professori una collega mi chiede: «Ho messo tre note a un ragazzo in tre settimane. Adesso cosa succede?». La risposta dipende da due cose che stanno su piani diversi: quello che il regolamento di istituto prevede per un'annotazione sul registro, e quello che la legge prevede per il voto di comportamento. Il primo stabilisce se quella nota è un richiamo o un provvedimento disciplinare; il secondo, quando una valutazione insufficiente blocca l'ammissione all'anno successivo. Confonderli è l'errore che costa di più.
Una premessa che orienta tutto il resto: il termine «nota disciplinare» non compare nei quattro atti che regolano la materia, letti alla versione vigente su Normattiva — legge 1° ottobre 2024, n. 150; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, questi ultimi due come modificati dai D.P.R. 134 e 135 del 2025 — dove il conteggio delle occorrenze dà zero. Quello che la norma disciplina è il comportamento che configura una mancanza disciplinare, la sanzione e il procedimento per irrogarla. La nota vive nel registro e nel regolamento di istituto.
Il voto in condotta in Italia, nei tre gradi di scuola
Le regole non sono le stesse per tutti. Nella scuola primaria la valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, senza voto in decimi: è l'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 62/2017, come sostituito dalla legge 150/2024.
Nella secondaria di primo grado la stessa disposizione prevede il voto in decimi, con rinvio allo Statuto delle studentesse e degli studenti. Nella secondaria di secondo grado il voto in decimi è disciplinato dal D.P.R. 122/2009, riscritto dal D.P.R. 135/2025: ora quel regolamento disciplina «la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento» degli studenti del secondo grado.
I due regolamenti attuativi della legge 150/2024 sono i D.P.R. 134/2025 (Statuto) e 135/2025 (valutazione): pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, sono in vigore dal 10 ottobre 2025 (nota dell'atto letta su Normattiva il 13 ottobre 2026). Un regolamento di istituto o una programmazione scritti prima di quella data sono una versione superata.
Nota disciplinare e voto di comportamento: due cose diverse
Lo Statuto non elenca le infrazioni: delega. L'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 249/1998 stabilisce che «i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento».
Da qui la conseguenza pratica più utile: se una nota sul registro sia una semplice annotazione o un provvedimento disciplinare con effetti non lo decide il docente nel momento in cui la scrive, ma il regolamento di istituto. È il documento da leggere prima di qualunque altra cosa.
Il voto di comportamento, invece, è una valutazione collegiale, espressa in decimi: il D.P.R. 122/2009 precisa che il consiglio di classe lo attribuisce in sede di scrutinio finale «sulla base dell'intero anno scolastico», tenendo conto in particolar modo di eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti (art. 7, comma 1-bis).
Una regola separa i due piani, ed è una delle novità del 2025: «Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento» (art. 4, comma 3, del D.P.R. 249/1998). Un episodio disciplinare non abbassa il voto di matematica: incide sulla condotta. Il comma 4 aggiunge che in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Chi irroga la sanzione e chi attribuisce il voto
La competenza è distribuita, e non è il singolo docente a decidere. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe; quelle con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato sono adottate dal consiglio di istituto (art. 4, comma 6, del D.P.R. 249/1998). Il comma 7 limita il campo: l'allontanamento dalle lezioni può essere disposto solo per gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Le mancanze commesse durante le sessioni d'esame sono sanzionate dalla commissione d'esame, anche per i candidati esterni (comma 11).
Insieme a questa distribuzione va letto un vincolo procedurale: «Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa» (comma 9-ter). La descrizione dei fatti — quando, dove, chi era presente — è quello che rende una sanzione difendibile.
Il 5 in condotta: quando scatta la non ammissione
Nella scuola secondaria di primo grado la regola è secca: «Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi» (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 62/2017, introdotto dalla legge 150/2024).
Nella secondaria di secondo grado la stessa conseguenza passa attraverso due norme. La prima, l'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 122/2009, ammette alla classe successiva gli studenti che conseguono «un voto di comportamento superiore a sei decimi» — superiore, non pari. La seconda, l'articolo 7, comma 2, indica a quali condizioni un voto inferiore a sei decimi può essere deliberato: nei confronti dello studente al quale sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 249/1998, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui, o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
Due conseguenze operative. La prima: il voto insufficiente richiede una sanzione disciplinare irrogata nello stesso anno scolastico e riconducibile a una delle fattispecie elencate, non un conteggio di annotazioni. La seconda: «La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale» (comma 3). Il comma 3 chiede che la motivazione richiami i casi del comma 2 e che la valutazione finisca a verbale: sono i due contenuti che il verbale dello scrutinio deve avere.
Quando il voto inferiore a sei decimi arriva nella valutazione periodica, l'effetto non è la bocciatura ma un obbligo di percorso: «il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato» (comma 2-bis, inserito dal D.P.R. 135/2025). È il trimestre che serve a evitare l'esito finale.
Il 6 in condotta: sospensione del giudizio ed elaborato di cittadinanza attiva e solidale
Con sei decimi il giudizio viene sospeso. L'articolo 7, comma 2-ter, del D.P.R. 122/2009 prevede che il consiglio di classe, «in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito». La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale, o un esito non positivo, comporta la non ammissione alla classe successiva.
L'elaborato non si discute in una sede inventata: il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 150/2024, introdotto dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, precisa che è discusso «in sede di accertamento del recupero delle carenze formative» di cui all'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 122/2009. È la stessa sede in cui si accerta il recupero delle discipline insufficienti.
Nell'ultimo anno cambia la destinazione dell'elaborato: con sei decimi il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale «da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo» (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 62/2017).
Il tema non è un'invenzione delle scuole: la legge 150/2024 è intervenuta sull'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, inserendo la parola «solidale» accanto ad «attiva» nella definizione dell'educazione civica. Chi progetta quel percorso trova il quadro nella guida su educazione civica: normativa, programmazione e ore.
Il voto di condotta e il credito scolastico: la regola dei nove decimi
Sul credito circola una semplificazione che la norma non contiene. L'articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 62/2017 dice una cosa sola: «Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi». Non c'è, nel testo, una riduzione automatica del credito per un voto medio: c'è una condizione per il punteggio massimo della fascia, e la soglia è nove.
Il voto di comportamento pesa anche altrove: concorre «alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio» (art. 4, comma 2, del D.P.R. 122/2009). E la valutazione degli esiti dei PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ricade sia sugli apprendimenti sia sul comportamento, secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti (comma 4). Il riferimento operativo è la guida su PCTO: cosa sono, ore e progettazione.
Allontanamento: cosa cambia con i due giorni e con i quindici
Il D.P.R. 134/2025 ha riscritto la parte dello Statuto sull'allontanamento: la logica non è più quella dell'uscita da scuola come primo passo.
Fino a due giorni il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, «attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare», svolte presso l'istituzione scolastica; le scuole individuano i docenti incaricati di realizzarle (art. 4, comma 8-bis, del D.P.R. 249/1998).
Da tre a quindici giorni il consiglio delibera «attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento». Entrano nel PTOF e si svolgono presso strutture ospitanti convenzionate; le convenzioni disciplinano percorso formativo personalizzato, tempi, modalità, contesto, limiti e figure di riferimento, e la vigilanza è in capo alle strutture (comma 8-ter). Le ore svolte sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto per la validità dell'anno, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
Se le strutture non sono disponibili o non risultano idonee, le stesse attività si svolgono a favore della comunità scolastica (comma 8-quater). Il consiglio di classe può inoltre deliberare la prosecuzione delle attività anche dopo il rientro in classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario corrispondente ai giorni di allontanamento, nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (comma 8-quinquies).
Restano fermi gli obblighi di raccordo: nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (comma 8). Oltre i quindici giorni la scuola promuove, con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro (comma 8-sexies). Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o di particolare gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale, quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo, la sanzione è l'allontanamento con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato o, nei casi meno gravi, l'allontanamento fino al termine dell'anno (comma 9-bis).
Vale la pena tenere presente il principio generale che regge tutto l'articolo: le sanzioni «sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno», e tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano (comma 5).
Cosa può fare il docente, passo per passo
Prima di tutto due documenti: il regolamento di istituto, che individua infrazioni, sanzioni, organi e procedimento, e il patto educativo di corresponsabilità, che l'articolo 5-bis del D.P.R. 249/1998 prevede venga sottoscritto da genitori e studenti contestualmente all'iscrizione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che nelle prime due settimane di attività didattiche la scuola presenti e condivida Statuto, PTOF, regolamenti e patto: è il momento in cui le regole diventano conoscibili.
Poi, in ordine: annotare i fatti in modo circostanziato, perché è la base che il comma 9-ter richiede; non sottoporre nessuno a una sanzione senza averlo prima invitato a esporre le proprie ragioni (comma 3); proporzionare e graduare, tenendo conto della situazione personale e delle conseguenze (comma 5); tenere fuori dalla valutazione delle discipline qualunque effetto dell'infrazione (comma 3).
Se il percorso porta a un voto negativo, il lavoro si sposta sul verbale: la valutazione inferiore a sei decimi va motivata con riferimento ai casi previsti e verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale (art. 7, comma 3, del D.P.R. 122/2009). Nella valutazione periodica va attivato il percorso di approfondimento del comma 2-bis. Se il voto resta sei, il consiglio deve assegnare l'elaborato e fissare la sede in cui sarà discusso.
Un ultimo punto, spesso sottovalutato: la scuola può costruire la parte preventiva. L'articolo 7, comma 4, del D.P.R. 122/2009 prevede che ciascuna istituzione scolastica possa determinare autonomamente, anche in sede di PTOF, iniziative finalizzate alla promozione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi e al coinvolgimento attivo dei genitori, tenendo conto del regolamento di istituto, del patto educativo di corresponsabilità e delle esigenze del territorio. Lo stesso comma ribadisce che in nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate a chi manifesta la propria opinione ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione. Chi lavora sulla valutazione per competenze trova la parte tecnica nella guida su valutazione formativa e griglie di valutazione.
Si può contestare una sanzione: il ricorso all'organo di garanzia
Lo Statuto prevede un rimedio interno e uno regionale. Il ricorso va presentato, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno alla scuola, disciplinato dai regolamenti, che decide nel termine di dieci giorni. Ne fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella secondaria superiore e dai genitori nella scuola media; di norma è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella secondaria superiore, da un rappresentante degli studenti e uno dei genitori, ovvero, nella secondaria di primo grado, da due genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico (art. 5, comma 1).
Il livello successivo è regionale: il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente delegato, decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti, previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale, reso entro trenta giorni; decorso il termine senza comunicazione, si può decidere indipendentemente (commi 3 e 5).
L'articolo 5 disciplina il ricorso contro le sanzioni disciplinari: per la valutazione del comportamento non aggiunge un rimedio proprio, e l'elemento su cui si appoggia una contestazione resta l'obbligo di motivare e verbalizzare la valutazione inferiore a sei decimi, ed è lì che un voto negativo diventa verificabile da chi lo contesta.
Effetti del voto di comportamento, in sintesi
| Voto di comportamento | Secondaria di primo grado | Secondaria di secondo grado |
|---|---|---|
| Inferiore a 6/10 | Il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 62/2017) | Nella valutazione periodica, attività di approfondimento su cittadinanza attiva e solidale (art. 7, co. 2-bis, D.P.R. 122/2009); nella finale, non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato (artt. 4, co. 5, e 7, co. 2, D.P.R. 122/2009; art. 13, co. 2, D.Lgs. 62/2017) |
| Pari a 6/10 | Nessun effetto previsto dal comma 2-bis: l'ammissione resta regolata dall'art. 6, co. 1, del D.Lgs. 62/2017, salvo il disposto dell'art. 4, co. 6, del D.P.R. 249/1998 (sanzioni disciplinari) | Sospensione del giudizio ed elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale (art. 7, co. 2-ter, D.P.R. 122/2009); in quinta, elaborato discusso in sede di colloquio dell'esame di Stato (art. 13, co. 2, D.Lgs. 62/2017) |
| Pari o superiore a 9/10 | — | Può essere attribuito il punteggio più alto della fascia di credito (art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. 62/2017) |
| Scuola primaria | Giudizio sintetico collegiale, senza voto in decimi (art. 2, co. 5, D.Lgs. 62/2017) | — |
Domande frequenti
Quante note disciplinari servono perché uno studente non sia ammesso alla classe successiva?
La norma non fissa un numero. Nella secondaria di secondo grado richiede che il voto di comportamento sia inferiore a sei decimi e che ricorra una delle condizioni dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 122/2009: una sanzione disciplinare irrogata nel medesimo anno scolastico, comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, atti violenti o di aggressione, o reati che violino la dignità e il rispetto della persona o arrechino pericolo all'incolumità altrui.
La nota disciplinare abbassa il voto delle materie?
No. L'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 249/1998 è esplicito: nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline, mentre l'infrazione influisce sul voto di comportamento.
Chi attribuisce il voto di condotta?
Il consiglio di classe, in decimi. Nella secondaria di secondo grado lo attribuisce in sede di scrutinio finale sulla base dell'intero anno scolastico (art. 7, comma 1-bis, del D.P.R. 122/2009). Il singolo docente non ha una competenza propria sul voto, così come non irroga le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni.
Il voto in condotta entra nella media dei voti?
Non è una media: è una condizione autonoma per l'ammissione alla classe successiva, che richiede un voto di comportamento superiore a sei decimi (art. 4, comma 5, del D.P.R. 122/2009), e concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per le provvidenze in materia di diritto allo studio (comma 2).
Cosa succede esattamente con sei decimi in condotta?
Il consiglio di classe sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto. La mancata presentazione prima dell'integrazione dello scrutinio finale, o un esito non positivo, comporta la non ammissione alla classe successiva (art. 7, comma 2-ter, del D.P.R. 122/2009).
Con cinque decimi in condotta si è bocciati?
Nella secondaria di primo grado il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 62/2017). Nella secondaria di secondo grado comporta la non ammissione, ma la delibera deve fondarsi su una delle fattispecie dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 122/2009 ed essere motivata e verbalizzata con quel riferimento.
Si può contestare un voto di condotta?
Il ricorso dell'articolo 5 dello Statuto riguarda le sanzioni disciplinari: quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, organo di garanzia interno che decide in dieci giorni, poi eventuale reclamo davanti al Direttore dell'ufficio scolastico regionale. Per la valutazione del comportamento non aggiunge un rimedio proprio, e l'elemento su cui si appoggia una contestazione resta l'obbligo di motivare e verbalizzare la valutazione inferiore a sei decimi.
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Admeto Verde — Ingegnere Industriale esperto in tecnologie e processi industriali, docente di ruolo in discipline tecniche, autore di guide pratiche su tecnologia e intelligenza artificiale per la scuola e le PMI italiane su NextGenTool.it.