PCTO: cosa sono, quante ore e come si progettano — guida per docenti e tutor scolastici
Le ore minime per indirizzo, la progettazione, il tutor interno ed esterno, la sicurezza e la valutazione: i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento letti sulle fonti primarie.
Ottobre, e in un istituto tecnico il tutor scolastico ha tre documenti aperti sulla scrivania: il monte ore della classe quarta, una convenzione da rinnovare con un'azienda di meccanica e l'elenco degli studenti che non hanno ancora fatto la formazione sulla sicurezza. La domanda che arriva dal collega di laboratorio è sempre la stessa: «ma le ore sono 400 o 150?». La risposta sta in due leggi diverse, e la seconda ha rideterminato la prima.
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento — PCTO — sono un percorso curricolare progettato, non un'esperienza occasionale: la differenza non sta nel tipo di attività, perché il progetto può passare anche da un tirocinio in azienda, ma nel fatto che obiettivi, durata e valutazione sono definiti nel curricolo. Sono parte del secondo biennio e dell'ultimo anno, hanno un monte ore minimo stabilito per indirizzo, una formazione obbligatoria sulla sicurezza e un peso nel colloquio dell'esame di Stato. Qui sotto trovi come funzionano davvero, con i riferimenti letti sulle fonti primarie: le Linee guida allegate al decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019 e i testi di legge vigenti.
PCTO cos'è: i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
I PCTO sono percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi, non esperienze occasionali aggiunte alla fine dell'anno. La definizione sta nelle Linee guida del 2019, che li descrivono come percorsi «connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa» rispetto al lavoro d'aula: quello che si impara in azienda vale come curricolo, ed è per questo che il percorso non si limita a «fare presenza» in una struttura.
L'origine normativa è il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aveva istituito l'alternanza scuola-lavoro. Nel 2015 la legge 107 ha reso l'alternanza obbligatoria nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e l'ha inserita nei piani triennali dell'offerta formativa; nel 2018 la legge di Bilancio ha cambiato nome e durata ai percorsi, trasformandoli in PCTO.
Tre dimensioni convivono in un percorso ben fatto: quella curriculare, quella esperienziale e quella orientativa. Le Linee guida chiedono che siano integrate in un percorso unitario, che miri allo sviluppo di competenze sia trasversali sia tecnico-professionali. Se una delle tre manca, il percorso resta un'uscita didattica: si va, si osserva, si torna, e nessuno sa dire che cosa lo studente ha imparato.
Quante ore di PCTO: 90, 150 o 210 a seconda dell'indirizzo
Qui sta la confusione più frequente. La legge 107 del 2015, all'articolo 1, comma 33, fissava l'alternanza in almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei. La legge di Bilancio 2019 — legge 145 del 2018 — ha rideterminato quei valori, e le Linee guida li riportano così:
| Indirizzo | Ore minime | Arco del percorso |
|---|---|---|
| Licei | 90 | secondo biennio e quinto anno |
| Istituti tecnici | 150 | secondo biennio e ultimo anno |
| Istituti professionali | 210 | triennio terminale |
Sono minimi, non tetti. Le Linee guida lo precisano senza ambiguità: «fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali, l'istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore». Un istituto che programma 200 ore in un tecnico non sta sbagliando: sta usando la propria autonomia.
Il monte ore non è un adempimento formale. L'articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 62 del 2017 mette lo svolgimento dell'attività tra i requisiti di ammissione all'esame di Stato, «secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso». Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, verifica anche questo.
Da alternanza scuola lavoro a PCTO: che cosa è cambiato
Il cambio di nome non è un dettaglio burocratico. Le Linee guida attribuiscono la ridenominazione all'articolo 1, comma 784 della legge 145 del 2018, e con il nome è cambiata la cornice: la durata minima è stata rideterminata in ragione dell'ordine di studi, e le risorse assegnate alle scuole sono state rimodulate in proporzione alla revisione delle ore.
Nella pratica corrente i due nomi convivono, e questo genera errori. Le norme più recenti continuano a usare la vecchia formulazione: l'articolo 17 del decreto legislativo 62 del 2017, nel testo vigente dal 6 novembre 2025, parla ancora di «esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi». Chi legge un modulo o un'ordinanza d'esame e ci trova «alternanza» non sta leggendo una norma superata: sta leggendo la stessa cosa con il nome precedente.
La differenza da tenere a mente è quindi una sola, e non è terminologica: dal 2018 la durata non è più quella del 2015, e i percorsi sono pensati come percorso orientativo, non come addestramento anticipato al lavoro.
Come si progettano: le tre dimensioni e il PTOF
La progettazione non parte dal catalogo delle aziende disponibili, parte dal PTOF. Le Linee guida sono esplicite: l'elaborazione dei progetti va resa anzitutto coerente con quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica, e il riferimento ai PCTO compare anche nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione.
Il secondo passaggio è la scelta del contesto. Le Linee guida indicano che la realizzazione va sviluppata preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni e può estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, quando particolari esigenze lo richiedano. Non è un obbligo fare PCTO solo a scuola chiusa, né solo a scuola aperta.
Il terzo passaggio è l'individualizzazione: il percorso va costruito sulle caratteristiche dello studente e non su un modello unico replicato per la classe. Nelle Linee guida questa parte si chiama personalizzazione dei percorsi: cambiano gli obiettivi, le attività, i contesti e le modalità di accompagnamento, mentre il monte ore minimo resta un requisito del percorso.
Competenze trasversali: come si individuano i traguardi
Il punto più delicato della progettazione è la scelta delle competenze da perseguire. Le Linee guida non consegnano una lista chiusa da spuntare: dicono che le scuole progettano percorsi personalizzati allo sviluppo di specifiche competenze trasversali, individuate quali traguardi formativi. La selezione è una decisione della scuola, e va scritta nel progetto prima dell'avvio, non ricostruita a giugno.
Che cosa distingue una competenza trasversale da una tecnico-professionale è il campo di applicazione. La competenza tecnico-professionale si esercita in un contesto preciso e si vede da un prodotto; quella trasversale attraversa contesti diversi — comunicare, collaborare, gestire un problema, rispettare una procedura, valutare il proprio lavoro — e si riconosce dal comportamento, non dalla risposta a una domanda.
Per questo il percorso non può essere valutato solo alla fine. Le Linee guida chiedono strumenti di verifica che permettano l'accertamento di processo e di risultato, e indicano l'osservazione strutturata come il modo per attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente. Senza osservazione in itinere, la valutazione finale si riduce al giudizio sul prodotto.
Il tutor interno e il tutor esterno: chi fa cosa
Il tutor scolastico, che le Linee guida chiamano tutor interno, è designato dall'istituzione scolastica e ha funzioni definite, non un ruolo di raccordo generico. Il documento gliene assegna cinque: elabora insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato, che è sottoscritto dalle parti coinvolte; assiste e guida lo studente e verifica, con il tutor esterno, il corretto svolgimento; gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza; monitora le attività e affronta le criticità che emergono; osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente acquisite.
Due di queste funzioni sono quelle che nella pratica saltano più spesso. La prima è il monitoraggio in corso d'opera: senza un contatto intermedio, le criticità si scoprono al rientro, quando non sono più correggibili. La seconda è la comunicazione degli esiti al consiglio di classe, che è il passaggio da cui dipende la valutazione.
Il tutor esterno è la figura della struttura ospitante che affianca lo studente sul posto. Le Linee guida lo legano al tutor interno in due momenti precisi: l'elaborazione del percorso formativo personalizzato e la verifica del corretto svolgimento. È anche la figura che informa lo studente sui rischi aziendali, secondo quanto dichiara lo studente stesso nel patto formativo.
Convenzione e patto formativo: i due documenti che reggono il percorso
L'attivazione del percorso passa da due documenti distinti, che spesso vengono confusi. La convenzione è l'accordo tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante, e disciplina il rapporto tra i due enti: le Linee guida ne pubblicano un fac-simile in appendice, con i dati delle parti e le premesse normative. È nella convenzione che si regola, per esempio, il soggetto a carico del quale gravano gli oneri della formazione specifica sulla sicurezza.
Il patto formativo riguarda lo studente e la sua famiglia, ed è il modulo di adesione al percorso. Nel fac-simile delle Linee guida lo studente dichiara di essere a conoscenza che le attività fanno parte integrante del percorso formativo, che la partecipazione non comporta alcun legame diretto con la struttura ospitante e che ogni rapporto cessa al termine del periodo, di conoscere le norme comportamentali, antinfortunistiche e in materia di privacy, e di essere stato informato dal tutor esterno sui rischi aziendali.
Una nota pratica: il patto formativo non è una liberatoria, ed è utile dirlo alle famiglie quando lo si consegna. Serve a dichiarare che cosa lo studente sa del percorso che sta per iniziare e quali tutele ha, non a scaricare responsabilità.
Sicurezza nei PCTO: 4 ore per tutti e lo status di lavoratore
Sul piano della sicurezza gli studenti in percorso non sono osservatori esterni. Le Linee guida richiamano l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81 del 2008 — la definizione di lavoratore, che comprende chi svolge un'attività «con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione» — e ne fanno discendere l'equiparazione allo status di lavoratori, con gli adempimenti che ne conseguono: formazione, sorveglianza sanitaria e dotazione di dispositivi di protezione individuale.
La formazione è divisa in due parti. L'istituzione scolastica eroga preventivamente la formazione generale, nelle modalità dell'accordo previsto dal comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008: ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori ed è certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti. La formazione specifica si riceve all'ingresso nella struttura ospitante, a cura della struttura stessa.
Le ore della formazione specifica dipendono dalla classe di rischio dell'attività, come definite dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 richiamato dalle Linee guida: 4 ore per i settori a rischio basso, erogabili anche in modalità e-learning; 8 ore per il rischio medio, che le Linee guida indicano come erogabili esclusivamente in presenza; 12 ore per il rischio alto.
La sorveglianza sanitaria è a cura delle aziende sanitarie locali, secondo il decreto interministeriale 195 del 2017 richiamato dalle Linee guida. Lo stesso decreto fissa il tetto al numero di studenti ammessi in una struttura, in proporzione al tutor della struttura ospitante: non superiore a 5 a 1 per attività a rischio alto, 8 a 1 per il rischio medio, 12 a 1 per il rischio basso.
Come si valutano i PCTO
La valutazione dei percorsi si muove su due piani. Il primo è la coerenza con il quadro generale della valutazione: le Linee guida richiamano l'articolo 1 del decreto legislativo 62 del 2017, quello che definisce l'oggetto della valutazione. Il secondo è lo strumento, che va scelto in funzione di ciò che si vuole accertare.
Gli strumenti che le Linee guida indicano come ricorrenti e adattabili al percorso svolto sono le rubriche, le schede di osservazione, i diari di bordo e il portfolio digitale, in coerenza con il sistema nazionale di certificazione delle competenze. Nessuno di questi strumenti è obbligatorio per legge: sono modalità strutturate che la scuola sceglie e adatta.
L'osservazione in itinere ha un ruolo che vale la pena sottolineare, perché è il punto su cui la valutazione dei PCTO si differenzia da quella disciplinare. Le Linee guida osservano che l'esperienza nei contesti operativi contribuisce a promuovere competenze trasversali legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona: sono dimensioni che un compito in classe non intercetta e che l'osservazione strutturata, se fatta con una griglia, rende leggibili.
Cosa resta dell'esperienza: formazione certificata e scheda di valutazione
Alla fine del percorso ci si chiede che cosa resta allo studente in termini di documenti, e la risposta delle Linee guida non è quella che ci si aspetta. Il termine «attestato» non compare mai nelle 68 pagine del documento: nessun modello nazionale di attestazione PCTO vi è previsto. Quello che le Linee guida prevedono è altro.
Il primo elemento è la formazione sulla sicurezza, che le Linee guida dicono espressamente certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti. Il secondo è la valutazione in itinere e finale, che entra nella valutazione delle discipline e del comportamento. Il terzo è la documentazione del percorso: la scheda di osservazione, il diario di bordo o il portfolio digitale, secondo lo strumento che l'istituto ha adottato.
Le Linee guida pubblicano in appendice anche una scheda per la valutazione dell'esperienza da parte degli studenti, cioè lo strumento con cui chi ha svolto il percorso dice come è andato. È la parte che più spesso non viene somministrata, ed è quella che serve a correggere il percorso dell'anno successivo.
PCTO ed esame di Stato: cosa chiede il colloquio
Il peso dei PCTO nell'esame di Stato è stabilito da due norme, entrambe vigenti. La prima è l'ammissione: l'articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 62 del 2017 richiede lo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. La seconda è il colloquio: l'articolo 17 dello stesso decreto, nel testo vigente dal 6 novembre 2025, prevede che nell'ambito del colloquio il candidato esponga, «mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi».
Vale la pena leggere la formulazione con attenzione. Non è un'interrogazione sul percorso: è un'esposizione scelta dal candidato, nella forma che preferisce. Le Linee guida del 2019, richiamando l'ordinanza d'esame allora vigente, precisavano che una sezione del colloquio è dedicata all'illustrazione delle esperienze vissute durante i percorsi, con modalità prescelte dallo studente, e che l'esito rientra nella determinazione del punteggio del colloquio. Le ordinanze cambiano ogni anno: il riferimento stabile resta l'articolo 17.
C'è una conseguenza pratica per il tutor: se il colloquio chiede una riflessione sul percorso, e non solo il racconto delle attività, la documentazione raccolta durante l'anno è ciò che rende quella riflessione possibile. Chi ha in mano solo un foglio con le ore firmate ha meno materiale di chi ha un diario di bordo.
PCTO 2026/2027: da dove partire a inizio anno
Se il percorso è appena iniziato, i passaggi che reggono tutto il resto sono quattro e vanno chiusi entro l'autunno. Il primo è il monte ore per classe: sapere quante ore restano da fare per ogni studente, e non solo per la classe, perché il percorso è personalizzato. Il secondo è la formazione generale sulla sicurezza, che va erogata prima dell'ingresso nella struttura: è preventiva per definizione, e con l'e-learning per i settori a rischio basso si gestisce anche su più classi.
Il terzo passaggio è la convenzione con la struttura ospitante, da leggere prima di firmare e da aggiornare quando cambiano le condizioni del percorso, con attenzione alla voce degli oneri della formazione specifica. Il quarto è il patto formativo, da far sottoscrivere prima dell'avvio e non al rientro.
Un'ultima nota di contesto: i PCTO non vivono più isolati. Nella scuola sono entrati i percorsi di orientamento con le 30 ore e la figura del docente tutor, introdotti dalle Linee guida per l'orientamento allegate al decreto ministeriale 328 del 2022. Sul sito ho ricostruito come funzionano in Orientamento scolastico e 30 ore: docente tutor ed e-portfolio: le due cose si parlano, e conviene progettarle insieme invece di sommare due adempimenti.
Domande frequenti
Quante ore di PCTO sono obbligatorie?
Il minimo dipende dall'indirizzo: 90 ore nei licei, 150 negli istituti tecnici, 210 negli istituti professionali. Non sono tetti: le Linee guida precisano che l'istituzione scolastica, nella sua autonomia, può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore.
I PCTO si possono fare all'estero o durante la sospensione delle lezioni?
Sì a entrambe le cose. La legge 107 del 2015, all'articolo 1, comma 35, prevede che il percorso possa essere svolto durante la sospensione delle attività didattiche e anche all'estero, oltre che con la modalità dell'impresa formativa simulata. Le Linee guida aggiungono che la realizzazione va sviluppata preferibilmente nel periodo delle lezioni.
Chi è il tutor scolastico e che cosa fa?
È il tutor interno, designato dall'istituzione scolastica. Elabora con il tutor esterno il percorso formativo personalizzato, assiste e guida lo studente, gestisce le relazioni con il contesto, monitora le attività affrontando le criticità e comunica al consiglio di classe gli obiettivi raggiunti e le competenze acquisite.
Chi paga la formazione sulla sicurezza nei PCTO?
La formazione generale è erogata dall'istituzione scolastica e ha una durata minima di 4 ore per tutti i settori. La formazione specifica si riceve all'ingresso nella struttura ospitante, a cura di quest'ultima, e le Linee guida prevedono che la convenzione regoli il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri. I percorsi sono parte del curriculum e non devono comportare costi o spese per le famiglie.
Il monte ore dei PCTO è un requisito per l'ammissione all'esame di Stato?
Sì. L'articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 62 del 2017 inserisce tra i requisiti di ammissione lo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
Qual è la differenza tra PCTO e alternanza scuola lavoro?
Nessuna sul piano del percorso: sono la stessa cosa con due nomi. La ridenominazione è attribuita dalle Linee guida all'articolo 1, comma 784 della legge 145 del 2018, che ha anche rideterminato la durata minima dei percorsi rispetto ai valori fissati nel 2015.
Che attestato si riceve alla fine del PCTO?
Le Linee guida non prevedono un modello nazionale di attestazione: il termine non compare nel documento. Quello che prevedono è la formazione sulla sicurezza, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti, la valutazione del percorso, che entra nella valutazione delle discipline e del comportamento, e la documentazione raccolta dall'istituto — scheda di osservazione, diario di bordo o portfolio digitale.
Chi progetta i PCTO lavora anche sulla valutazione: se il percorso deve produrre competenze osservabili, serve uno strumento costruito sui descrittori, come ho ricostruito in Valutazione formativa e griglie di valutazione: guida pratica per docenti.
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Admeto Verde — Ingegnere Industriale esperto in tecnologie e processi industriali, docente di ruolo in discipline tecniche, autore di guide pratiche su tecnologia e intelligenza artificiale per la scuola e le PMI italiane su NextGenTool.it.