Inclusione scolastica: cosa prevede la normativa italiana e cosa cambia in classe

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Inclusione scolastica: cosa prevede la normativa italiana e cosa cambia in classe
Il PEI si approva entro ottobre, ma le ore di sostegno si propongono alla classe:la ripartizione è del dirigente scolastico.

A fine ottobre, in una scuola secondaria di primo grado del Rhodense, il consiglio di classe si riunisce per approvare il PEI di un ragazzo arrivato in prima a settembre. Sul tavolo ci sono la certificazione, un profilo di funzionamento di otto pagine e la domanda che torna identica ogni anno: quante ore di sostegno gli spettano? Nessuno dei presenti ha una risposta scritta. La dotazione di sostegno, come ricorda il Ministero dell'Istruzione e del Merito nella nota protocollo n. 9872 del 27 maggio 2025, è assegnata alla scuola e non al singolo alunno: le ore si propongono nel PEI, ma è il dirigente scolastico che le ripartisce tra le classi.

È un dettaglio tecnico che cambia tutto il resto: l'inclusione scolastica non è un principio da dichiarare nei documenti di istituto, è una macchina normativa con soggetti, scadenze e responsabilità precise.

Che cosa prevede la normativa italiana sull'inclusione scolastica

Il cardine è la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'articolo 3 distingue due situazioni: la persona con minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che ha diritto alle misure di sostegno, e la situazione di gravità, in cui la minorazione riduce l'autonomia personale al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

Ai fini dell'attività di sostegno, l'articolo 35 della Legge 289 del 27 dicembre 2002 individua come destinatari gli alunni che rientrano nell'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 104/1992: solo chi presenta quelle caratteristiche, accertate dalle commissioni previste dalla legge, entra nel percorso con il PEI.

Il sistema ha poi tre strade che vengono continuamente confuse: il PEI per gli alunni con disabilità certificata, il PDP per i disturbi specifici di apprendimento e gli altri bisogni educativi speciali, e l'accertamento sanitario che sta a monte. Sono documenti diversi, con basi normative e autori diversi, e trattarli come varianti dello stesso documento è l'origine di buona parte delle incomprensioni che arrivano in segreteria. La cornice internazionale, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, ha spostato l'attenzione dal deficit alle barriere del contesto: da lì viene l'ICF, la classificazione su cui è costruita la modulistica del PEI.

Chi ha diritto al sostegno: la certificazione e la situazione di gravità

Il percorso comincia prima della scuola, e la scuola lo riceve già formalizzato: l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è effettuato secondo l'articolo 4 della Legge 104/1992, ed è la famiglia a presentare la certificazione all'istituzione scolastica. Da quel momento partono gli obblighi della scuola: un certificato presentato a settembre non è un ritardo dell'ufficio.

La distinzione tra articolo 3, comma 1, e articolo 3, comma 3, è il passaggio che genera più discussioni. La situazione di gravità non è un'etichetta amministrativa in più: incide sulle ore di sostegno, sull'assegnazione dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, sulla presenza dei collaboratori scolastici e sui criteri di valutazione. La nota ministeriale già citata chiede di verificare il corredo certificativo «non solo per non incorrere in responsabilità amministrativa, ma anche per evitare la dispersione di risorse che potrebbero essere proficuamente utilizzate a favore dei legittimi destinatari del servizio di sostegno».

C'è poi il Profilo di funzionamento, previsto dal D.Lgs. 66/2017, redatto su base ICF e propedeutico al PEI e al Progetto individuale: è il ponte tra linguaggio sanitario e didattico, e se arriva generico il PEI costruito su quel documento va riscritto a novembre. Nella prima certificazione la scuola non aspetta il profilo: prepara il PEI provvisorio per nuovi casi, per gli alunni non ancora osservati in classe, la cui progettazione non può che essere svolta «sulla carta».

Il PEI: chi lo scrive e cosa contiene

Il Piano educativo individualizzato, nel testo dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, è il documento in cui sono descritti gli interventi predisposti per l'alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Nella versione attuale della norma tiene conto della certificazione e del Profilo di funzionamento; individua obiettivi educativi e didattici, strumenti e strategie nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore alla classe; indica le modalità di verifica, i criteri di valutazione e il raccordo con il Progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328; ed è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre.

Chi lo scrive è il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, il GLO, disciplinato dall'articolo 15 della Legge 104/1992 come modificato dal decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020: ne fanno parte il team dei docenti contitolari o il consiglio di classe con il dirigente scolastico, o un suo delegato, che lo presiede; i docenti di sostegno; i genitori; le figure professionali interne ed esterne che interagiscono con la classe. Tra le figure esterne possono prendervi parte gli specialisti e i terapisti dell'ASL o segnalati dalla famiglia, gli operatori dell'ente locale e le componenti del GIT. Il decreto interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023 ha ampliato questa composizione includendo gli specialisti privati segnalati dalla famiglia e gli operatori dell'ente locale quando è attivo un Progetto individuale.

Il modello nazionale è organizzato a sezioni, differenziate per grado di scuola ma nello stesso ordine: quadro informativo ed elementi dal Profilo di funzionamento; raccordo con il Progetto individuale; osservazioni sull'alunno e sul contesto, con barriere e facilitatori; interventi sul percorso curricolare; progetto di inclusione e risorse; certificazione delle competenze; verifica finale con proposta delle risorse professionali; PEI provvisorio per l'anno successivo.

Le Linee guida allegate al decreto 182/2020 sono esplicite su un punto ancora gestito in modo informale: la convocazione del GLO è formale, i lavori sono verbalizzati e la firma di tutti i membri è prevista sul PEI definitivo entro ottobre e alla fine dell'anno.

I tempi del PEI: giugno, ottobre e la verifica finale

Il calendario del PEI è scritto nella norma, non deciso dalla singola scuola. L'articolo 7, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 66/2017 indica la redazione provvisoria entro giugno e quella definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre. Le Linee guida precisano che questo limite «dovrebbe rappresentare la scadenza massima, salvo situazioni particolari», e citano tra le cause di slittamento anche i ritardi nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno.

Nell'anno scolastico le riunioni del GLO sono tre: la prima per approvare il PEI valido per l'anno in corso; almeno una verifica periodica, calendarizzabile anche su richiesta motivata dei membri del gruppo al dirigente scolastico; la terza entro giugno, con doppia funzione, verifica conclusiva e formalizzazione delle proposte di sostegno e risorse per l'anno successivo. Solo per gli alunni con una prima certificazione della condizione di disabilità è prevista, sempre entro giugno, la convocazione del GLO per il PEI provvisorio.

Un chiarimento per chi arriva da un'altra scuola: «in via definitiva» non significa immodificabile, distingue il PEI di inizio anno da quello di giugno. Nel gergo scolastico «il PEI definitivo» suona come un atto concluso: nelle Linee guida non lo è.

PEI e PDP: due documenti diversi, due bisogni diversi

Il Piano didattico personalizzato nasce dalla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento, e dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali. Non presuppone una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992: documenta un bisogno diverso e attiva strumenti diversi.

PEI PDP
Base normativa Legge 104/1992; D.Lgs. 66/2017; DI 182/2020 e DI 153/2023 Legge 170/2010; Direttiva BES 27/12/2012
A chi si applica alunni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 alunni con DSA certificati o con altri bisogni educativi speciali individuati dal consiglio di classe
Chi lo redige GLO, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato consiglio di classe o team dei docenti, con la famiglia
Scadenza provvisorio entro giugno, definitivo di norma non oltre ottobre entro il primo periodo dell'anno, aggiornabile in corso d'anno
Cosa definisce proposta delle ore di sostegno e delle altre misure, obiettivi, criteri di valutazione strumenti compensativi, misure dispensative, tempi e modalità di verifica
Agli esami prove e criteri coerenti con il PEI, con possibilità di prove equipollenti strumenti e misure previsti dal PDP

Un PEI e un PDP possono convivere per lo stesso studente, per esempio con un disturbo specifico di apprendimento in comorbilità: non sono alternativi e non sono uno la versione «leggera» dell'altro.

Quante ore di sostegno spettano: la regola e la prassi

Qui sta il malinteso più diffuso, e la nota ministeriale del 27 maggio 2025 lo mette nero su bianco: la dotazione di sostegno è assegnata alla scuola e non al singolo alunno, e l'attribuzione delle risorse a ciascuna classe è di esclusiva competenza del dirigente scolastico. La verifica finale del PEI, con la proposta del numero di ore, è approvata dal GLO e poi «acquisita e valutata dal dirigente scolastico» ai fini della richiesta complessiva di istituto per l'Ufficio Scolastico Regionale.

Tradotto: il numero di ore non è un diritto calcolato sull'alunno a monte, è una proposta che nasce dal PEI e diventa una richiesta dell'istituto, alla quale l'Ufficio Scolastico Regionale risponde con una dotazione che la scuola ripartisce. Il parametro nazionale resta il rapporto di due alunni per docente della Legge 244 del 24 dicembre 2007, ma è un parametro organizzativo: il rapporto medio osservato è migliore, e nessuna media determina le ore del singolo alunno.

Su questo la foto ISTAT dell'anno scolastico 2024/2025, nel report «L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità», è la più aggiornata: sono medie nazionali, che non descrivono il singolo alunno né la singola scuola. Il rapporto medio tra alunni e insegnanti per il sostegno è 1,4 nella scuola statale e 1,8 nella non statale. Le ore di sostegno di cui fruisce in media ciascun alunno sono 15,8, contro 15,3 nel 2021/2022: più alte nell'infanzia (21,1) e nella primaria (17,2), scendono a 13,6 nella secondaria. La media è più alta nel Mezzogiorno (17,4 ore) che nel Nord (14,3), e i ricorsi al TAR per l'assegnazione delle ore coinvolgono il 3,8% delle famiglie in Italia, il 5,3% nel Mezzogiorno e il 2,9% nel Nord.

I numeri dell'inclusione in Italia: i dati ISTAT 2024/2025

Nell'anno scolastico 2024/2025 gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado sono quasi 377mila, circa 18mila in più rispetto all'anno precedente, con un aumento del 5%. La quota sul totale degli iscritti è il 4,8%, quasi raddoppiata in dieci anni: nel 2015/2016 era il 2,6%. La concentrazione maggiore è nella primaria e nella secondaria di primo grado, dove si arriva al 6%.

Gli insegnanti per il sostegno sono oltre 261mila, di cui quasi 250mila nella scuola statale, con un incremento del 6% sull'anno precedente; gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione sono poco più di 85mila, in aumento del 7%.

Il dato di qualità che migliora è la formazione: la quota di docenti di sostegno specializzati è passata dal 73% del 2023/2024 al 78% del 2024/2025, dopo il 63% del 2019/2020. Resta un 22%, circa 57mila docenti, senza specializzazione: in gran parte insegnanti curricolari assegnati al sostegno, con una concentrazione del 32% al Nord contro l'11% del Mezzogiorno. La domanda di assistenza non è ancora soddisfatta: il 4,3% degli alunni con disabilità, pur avendone bisogno, non usufruisce del supporto per l'autonomia, circa 18mila studenti.

Un ultimo dato: il 59,7% degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante di sostegno tra un anno scolastico e l'altro o durante l'anno (50,4% nel passaggio, 7,4% in entrambi i casi). All'avvio dell'anno 2024/2025 oltre il 22% dei docenti di sostegno non era ancora assegnato e, a un mese dall'inizio delle lezioni, il 10% dei posti era ancora vacante. Il PEI di un alunno che cambia insegnante ogni anno non può essere un documento che si porta avanti.

Cosa cambia in classe: barriere, facilitatori e strumenti

La didattica inclusiva non è una versione semplificata della didattica. Il modello ICF indica dove guardare: il funzionamento dell'alunno dipende dall'interazione tra le sue condizioni di salute e i fattori contestuali, cioè le barriere e i facilitatori dell'ambiente. Una barriera non è solo una scala senza rampa: è un carattere troppo piccolo su un compito, una verifica con troppo testo in poco tempo, la richiesta di copiare dalla lavagna alla stessa velocità di tutti.

Le Linee guida del PEI distinguono il curricolo esplicito, gli apprendimenti disciplinari, dal curricolo implicito, l'organizzazione del contesto: tempi, spazi, materiali, raggruppamenti, comunicazione. Su questo secondo piano si gioca gran parte del lavoro inclusivo, spesso senza che ne resti traccia nel documento.

Sul piano degli strumenti, la differenza tra il 2010 e oggi non è nella norma ma nella disponibilità tecnica. Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA, allegate al decreto ministeriale del 12 luglio 2011, definiscono gli strumenti compensativi come strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria, ed elencano sintesi vocale, registrazione della prova in formato audio, programmi di video-scrittura con correttore ortografico, calcolatrice, tabelle, mappe concettuali e schemi. Oggi quegli strumenti sono in gran parte su un dispositivo che gli studenti hanno già in tasca: il problema si sposta dalla disponibilità alla scelta.

Tre famiglie di strumenti valgono la pena di essere progettate. La prima è la lettura mediata dal software: sintesi vocale per i testi lunghi, correttori ortografici per la produzione scritta. Serve lo strumento che risponde a quella difficoltà specifica: se è la decodifica compensa la sintesi vocale, se è l'ortografia compensa il correttore, se è la pianificazione del testo nessuno dei due basta.

La seconda è la rappresentazione visiva delle conoscenze: mappe concettuali, schemi, linee del tempo. Una mappa costruita dallo studente è uno strumento di apprendimento; la stessa mappa consegnata già pronta dall'insegnante è al massimo un facilitatore di studio. Un esempio applicato alla scuola è nella guida sulle mappe concettuali per docenti.

La terza è il materiale didattico accessibile: struttura chiara, caratteri leggibili, verifiche con spazi prevedibili. È il piano su cui lavora Canva Education, entrato nelle scuole come modo per costruire materiali differenziati senza un software professionale, come raccontato nella guida a Canva Education per docenti.

Un punto su cui essere chiari: uno strumento digitale non è compensativo per definizione, lo diventa se è collegato a una difficoltà accertata, se lo studente lo usa in autonomia, se è previsto nel documento e resta disponibile in verifica. Le Linee guida del 2011 chiedono di monitorarne l'efficacia: la sintesi vocale installata e mai usata non è uno strumento compensativo, è un software sul tablet.

La riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024): cosa cambia per la scuola

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, in vigore dal 30 giugno 2024, attua la legge delega 227/2021 e ridisegna il sistema della disabilità a partire dall'accertamento: una nuova definizione della condizione di disabilità, la valutazione di base affidata all'INPS come titolare unico dell'accertamento sanitario, l'accomodamento ragionevole e il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipativo.

La prima cosa da sapere è che il PEI non viene sostituito: il quadro che lo disciplina resta il D.Lgs. 66/2017 con il D.I. 182/2020 emendato dal D.I. 153/2023, e la nota ministeriale del novembre 2025 richiama ancora questi riferimenti. La riforma agisce a un livello più ampio, la condizione di disabilità e i sostegni lungo tutto l'arco della vita.

La seconda è la tempistica, che spiega perché molte famiglie si sentono dire «dipende dalla provincia»: la valutazione di base è partita in via sperimentale il 1° gennaio 2025 in nove province, è stata estesa il 30 settembre 2025 ad altre undici, alla Valle d'Aosta e a Trento, e dal 1° marzo 2026 a ulteriori quaranta province, tra cui Milano, Roma e Torino. La sperimentazione dura fino al 31 dicembre 2026, con entrata a regime il 1° gennaio 2027.

La terza riguarda il progetto di vita: dal riconoscimento della condizione di disabilità, su richiesta dell'interessato, si avvia l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, costruito con la persona e la sua famiglia e attivato presso gli Ambiti Territoriali Sociali o i Punti Unici di Accesso. Per la scuola non è un documento in più: è il raccordo da costruire tra il PEI e il progetto di vita, come oggi il PEI indica il coordinamento con il Progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 328/2000.

Per chi sta in classe la conseguenza è semplice: una certificazione rilasciata prima della riforma resta valida, e non c'è obbligo di riaccertamento per continuare ad avere il sostegno e il PEI.

Cosa può fare un docente da domani mattina

Cinque azioni che non richiedono autorizzazioni, risorse aggiuntive o riunioni straordinarie.

  1. Chiedere al dirigente scolastico la proposta di ore contenuta nel PEI e il criterio di ripartizione tra le classi: è il modo più diretto per capire se il problema è nella richiesta dell'istituto o nella dotazione ricevuta dall'Ufficio Scolastico Regionale.
  2. Rileggere la sezione del PEI sulle barriere e i facilitatori e verificare se contiene almeno tre elementi osservabili dell'aula. Se contiene aggettivi come «collaborativo» o «ben inserito», tornare in aula e riportare fatti, non giudizi.
  3. Scrivere gli strumenti compensativi in modo verificabile: quale strumento, per quale attività, con quale frequenza, chi ne verifica l'uso. «Uso della mappa durante le verifiche di storia» è uno strumento compensativo; «sostegno didattico personalizzato» non lo è.
  4. Preparare una verifica accessibile prima di quella ufficiale e sperimentarla con lo studente. Costa una lezione e fa risparmiare l'ansia di due.
  5. Tenere traccia scritta, anche in due righe, di cosa ha funzionato e di cosa no: il verbale del GLO di giugno si scrive molto meglio con sei note di ottobre che con i ricordi di fine anno.

Fuori dalla classe resta l'azione che cambia le cose a distanza: negoziare con le famiglie le aspettative sul documento, perché la famiglia pensa che il PEI assegni le ore e la scuola sa che le propone.

Domande frequenti

Chi fa parte del GLO e chi presiede il gruppo?
Il team dei docenti contitolari o il consiglio di classe, i docenti di sostegno, i genitori, le figure professionali interne ed esterne, e, tra le figure esterne, possono parteciparvi gli specialisti dell'ASL o segnalati dalla famiglia, gli operatori dell'ente locale e le componenti del GIT. È presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Entro quando va approvato il PEI definitivo?
L'articolo 7, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 66/2017 indica la redazione provvisoria entro giugno e quella definitiva, di norma, non oltre ottobre, con il limite di ottobre come scadenza massima salvo situazioni particolari, come i ritardi nella nomina degli insegnanti.

Qual è la differenza tra PEI e PDP?
Il PEI riguarda la disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 e lo redige il GLO su modello ministeriale. Il PDP riguarda i DSA certificati e gli altri bisogni educativi speciali documentati, si basa sulla Legge 170/2010 e sulla Direttiva BES del 27 dicembre 2012, e lo redige il consiglio di classe. I due documenti possono coesistere.

Quante ore di sostegno spettano a un alunno con disabilità?
Non esiste un numero di ore calcolato sull'alunno: il PEI propone le ore alla classe, il dirigente scolastico formula la richiesta dell'istituto e ripartisce la dotazione assegnata alla scuola. Il parametro nazionale è il rapporto di due alunni per docente della Legge 244/2007.

Il PEI si può modificare durante l'anno scolastico?
Sì: il documento resta flessibile, da rivedere quando cambiano le condizioni dell'alunno o l'organizzazione. Il GLO fa almeno una verifica periodica e comunque si riunisce su richiesta motivata dei componenti.

Cosa cambia con il D.Lgs. 62/2024 per chi ha già una certificazione della Legge 104?
Per il percorso scolastico non cambia nulla di immediato: la certificazione ottenuta prima della riforma resta valida e non c'è obbligo di riaccertamento per mantenere il sostegno e il PEI. La riforma introduce la valutazione di base affidata all'INPS, in vigore in via sperimentale in 60 province fino al 31 dicembre 2026, con entrata a regime il 1° gennaio 2027, e il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipativo.

Nota di trasparenza: Questo articolo rappresenta un'opera dell'ingegno dell'autore, pubblicata nell'esercizio di attività di divulgazione tecnico-scientifica e tutelata ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore. Il blog non è monetizzato: non contiene link di affiliazione, banner pubblicitari né collaborazioni commerciali.

Admeto Verde — Ingegnere Industriale esperto in tecnologie e processi industriali, docente di ruolo in discipline tecniche, autore di guide pratiche su tecnologia e intelligenza artificiale per la scuola e le PMI italiane su NextGenTool.it.

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